Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32292/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposta di registro, ipotecaria e catastale su una operazione composta da un conferimento di immobili in una società neo-costituita, seguito dalla cessione delle quote della conferitaria. In primo grado la contribuente aveva contestato la riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda; la precedente sentenza di cassazione con rinvio, però, aveva affermato che, ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 nel testo allora ritenuto applicabile, potevano rilevare anche elementi extratestuali e la causa unitaria dell'operazione. Nel giudizio di rinvio la CTR si era uniformata a tale principio e aveva ritenuto legittimo l'avviso, considerando non applicabile la novella del 2017 perché priva di efficacia retroattiva. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 87, L. n. 205/2017, sostenendone la natura di interpretazione autentica con efficacia retroattiva; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 131/1986, lamentando che l'avviso fosse stato qualificato come complementare e non suppletivo; 3) violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 546/1992 e 394 c.p.c., per l'inammissibilità dichiarata del motivo in riassunzione sulla interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 20; 4) violazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2008/7/CE, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso perché il successivo intervento normativo e gli arresti della Corte costituzionale hanno attribuito portata retroattiva alla nuova formulazione dell'art. 20 TUR, che impone di guardare agli elementi desumibili dall'atto registrato e non agli atti collegati o a elementi extratestuali; ciò ha reso erronea la decisione di rinvio, che aveva invece qualificato l'operazione nella sua unitarietà economica. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente, annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il principio di diritto enunciato nella precedente cassazione con rinvio fosse superato dallo ius superveniens: l'art. 1, comma 87, L. n. 205/2017, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018, si applica anche agli atti anteriori ancora sub iudice. Perciò non era più consentito fondare la tassazione su elementi extratestuali o su atti collegati per riqualificare il conferimento e la successiva cessione di quote come cessione d'azienda. La sentenza della CTR è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando l'avviso di liquidazione impugnato dalla contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"

    Nella versione applicabile per effetto della novella e dell'interpretazione autentica, la norma ha portata interpretativa dell'atto registrato e vieta di valorizzare elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare l'operazione ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 del TUR; la Corte, alla luce della successiva interpretazione autentica, ne riconosce l'applicazione anche agli atti anteriori pendenti.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Qualifica espressamente la modifica dell'art. 20 come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva anche nei giudizi pendenti.

  • art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dal ricorrente per contestare la natura dell'avviso di liquidazione; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento sul diverso e pregiudiziale profilo dell'art. 20.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con l'art. 394 c.p.c. per contestare la declaratoria di inammissibilità di un motivo in rinvio; la doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio; la questione è stata assorbita.

  • direttiva 2008/7/CE, artt. 4, 5, 6, 7 e 8

    Invocata in via subordinata per sostenere una lettura eurounitariamente orientata dell'art. 20 e, in subordine, la rimessione alla Corte di giustizia; il ricorso è stato accolto su base interna, con assorbimento della questione.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva è qualificata dal legislatore come interpretazione autentica, essa può incidere anche sui giudizi pendenti e superare il principio di diritto enunciato in una precedente cassazione con rinvio, facendo venir meno il vincolo conformativo per il giudice di rinvio.
  • Ai fini dell'imposta di registro, nella disciplina risultante dalla modifica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, la qualificazione dell'atto deve fondarsi sugli elementi desumibili dallo scritto presentato alla registrazione, senza ricorrere ad atti collegati o a circostanze extratestuali per riqualificare l'operazione.
  • Se una decisione di merito si fonda su un criterio interpretativo dell'atto incompatibile con lo ius superveniens applicabile retroattivamente, la sentenza va cassata e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito annullando l'atto impositivo.
  • Le censure relative a profili processuali o alla compatibilità eurounitaria della norma possono restare assorbite quando la controversia venga risolta sulla base di una sopravvenienza normativa decisiva e autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.