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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15722/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo di un autocarro con riqualificazione della fattispecie contestata nei confronti del Roberti da delitto (art. 452-quaterdecies c.p.) a contravvenzione per gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 310 c.p.p. per insufficiente valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che il suo coinvolgimento si sarebbe limitato a rare presenze nelle giornate 20 e 21 giugno 2023 con documentazione regolare; contesta inoltre che la riqualificazione da delitto a contravvenzione richiedesse maggiore rigore nella verifica degli indizi e una valutazione autonoma e completa delle prove a discarico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto non rientri nelle ipotesi di ammissibilita' in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., essendo il sindacato della Corte limitato alla violazione di legge e non all'esame di merito o della diversa valutazione probatoria. La Corte ha ritenuto adeguata e articolata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha descritto un contesto investigativo ampio (documenti, riprese video, sopralluoghi, intercettazioni) da cui emergono modalita' operative sistematiche dell'impianto Croce e conferimenti illeciti, nonche' elementi specifici a carico del Roberti per i conferimenti del 20 e 21 giugno 2023. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 in base all'art. 616 c.p.p., essendo esclusa colpa nella proposizione del ricorso secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma generale sulla concorso di persone nel reato; la Corte non ha operato specifiche ricostruzioni oltre a indicare la pluralità di soggetti coinvolti nell'attività illecita.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    La Corte ha rilevato che la gravità indiziaria non era ritenuta sufficiente per questa fattispecie di delitto (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti), motivo per cui il Tribunale ha proceduto alla riqualificazione nella fattispecie minore.

  • art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La condotta è stata ritenuta riconducibile alla contravvenzione per gestione di rifiuti non autorizzata; la Corte ha ritenuto congrua la riqualificazione operata dal Tribunale alla luce degli elementi probatori.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare il procedimento d'adozione della misura in sede di appello cautelare; la Corte ha ritenuto infondata la censura rilevando che il Tribunale ha adeguatamente valutato la gravità indiziaria e gli altri presupposti.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma sui presupposti per l'adozione di misure cautelari; il ricorrente contestava la mancata verifica integrale di tali presupposti, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva esaminato compiutamente i presupposti richiesti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il perimetro restrittivo del ricorso per cassazione in materia di misure reali: ammissibile solo per violazione di legge. Quanto al vizio di motivazione, la Corte lo intende operante solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente; nel caso la motivazione era articolata e non censurabile in questa sede.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo; la misura impugnata era disciplinata da questa norma e la Corte ha valutato la correttezza dell'adozione alla luce della motivazione del Tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende (equo fissato in euro 3.000,00) in conseguenza della declaratoria di inammissibilita', rilevando che non sussisteva colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare il principio secondo cui, nella fattispecie, non si rilevava colpa nella proposizione del ricorso e quindi la sanzione pecuniaria doveva essere irrogata comunque in base alla normativa processuale richiamata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è soggetto a un sindacato limitato alla violazione di legge: non è consentito in sede di cassazione il rieame libero del materiale probatorio o una diversa valutazione del fatto.
  • L'assenza o l'inadeguatezza della motivazione costituiscono motivi di ammissibilita' soltanto se il percorso argomentativo è del tutto assente o meramente apparente; una motivazione ampia e dettagliata che richiami documenti, riprese, sopralluoghi e intercettazioni è difficilmente superabile.
  • La riqualificazione della fattispecie da delitto a contravvenzione non impedisce l'adozione di misure reali se sussistono indizi gravi idonei a giustificare la misura nel quadro probatorio complessivo.
  • Quando si contesta la valutazione della gravità indiziaria occorre in cassazione indicare chiaramente il vizio di diritto o la mancanza assoluta di motivazione; censure meramente di merito o generiche sono inammissibili.
  • La difesa deve proporre censure specifiche e puntuali (ad es. riferimenti documentali precisi, elementi mancanti nella motivazione, violazioni procedurali) per ottenere apertura del sindacato in cassazione; contestazioni generiche sull'inesistenza di acquisizioni probatorie non sono sufficienti.
  • Se il giudice di merito descrive un contesto investigativo complesso e circostanziato (piu' fonti di prova convergenti), il rimedio cautelare è stabile contro censure che tentino solo una diversa lettura dei fatti.
  • L'inammissibilita' del ricorso può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa nella proposizione del ricorso; anche in assenza di colpa il versamento puo' essere comunque disposto secondo criteri equitativi.

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