Ordinanza n. 12598/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE Dei seguenti atti e provvedimenti: 1. Decreto -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), datato-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è prosciolto dalla ferma prefissata iniziale per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento ai sensi degli artt. 956, co. 1, let b) e 957, co. 1, let. F) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e viene collocato in congedo illimitato a decorrere dall'8 aprile 2026; 2. Provvedimento del Comando Sanità e Veterinaria - Reparto di Sanità, Commissione medica interforze di 2^ Istanza di Roma, avente Prot. n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che giudica il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita dei requisiti previsti in quanto questo Capo Reparto attribuisce il coefficiente 4 nelle caratteristiche somato-funzionali AV EM prevista al codice 18 dell'elenco generale della direttiva tecnica pubblicata con decreto Ministero della Difesa -OMISSIS-; 3. Ove occorra e per quanto di ragione, Decreto 4 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2014, serie generale n° 131, con il quale il Ministero della Difesa approva la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 4. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica, unitamente al giudizio medico di non idoneità e agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale e il presupposto giudizio della Commissione medica interforze di seconda istanza, deducendo contestazioni non ulteriormente specificate nel testo quanto alla perdita permanente dell'idoneità psico-fisica e all'attribuzione del coefficiente sanitario previsto dalla direttiva tecnica ministeriale. Il TAR ha esaminato d'ufficio la competenza territoriale, rilevando che, al momento della proposizione del ricorso, il rapporto di servizio era già cessato. Ha quindi escluso sia il criterio dell'autorità emanante sia il foro speciale della sede di servizio, ritenendo applicabile il criterio generale dell'estensione territoriale degli effetti diretti del provvedimento previsto dall'art. 13 c.p.a.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Poiché il ricorrente aveva perso lo status di militare e gli effetti diretti del provvedimento si riflettevano nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, la competenza è stata individuata nel TAR Puglia. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a. Il Collegio ha precisato che la competenza territoriale prevista dall'art. 13 c.p.a. è assolutamente inderogabile e rilevabile d'ufficio, in quanto funzionale alla razionale distribuzione dei carichi giudiziari e alla precostituzione per legge del giudice naturale; tale disciplina prevale su criteri alternativi fondati su parametri diversi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa
Quando il rapporto di servizio è cessato, la competenza territoriale si determina secondo il criterio generale dell’ambito territoriale in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento; per il militare non più in servizio, tale ambito coincide con il luogo di residenza al momento della proposizione del ricorso.
art. 15 c.p.a.
modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 CPA
La causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro i termini e secondo le modalità previste dalla norma.
artt. 956, comma 1, lett. b), e 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010
Sono richiamati quali basi normative del proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita dei requisiti di idoneità, ma il TAR non ne esamina la legittimità sostanziale per ragioni di competenza territoriale.
Decreto 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa
È indicato quale fonte della direttiva tecnica concernente le imperfezioni e infermità causa di non idoneità e i criteri per il profilo sanitario; la sua legittimità non viene esaminata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro un provvedimento relativo all'idoneità psico-fisica e alla cessazione del rapporto di servizio è proposto da un soggetto che non riveste più lo status di militare, non si applicano né il foro dell'autorità emanante né il foro speciale della sede di servizio; la competenza territoriale si determina secondo il criterio generale dell'art. 13 c.p.a., avuto riguardo al luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento, coincidente con la residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
- La competenza territoriale disciplinata dall'art. 13 c.p.a. è assolutamente inderogabile e può essere rilevata d'ufficio, poiché tutela esigenze di ordine pubblico processuale, di razionale distribuzione dei carichi giudiziari e di precostituzione per legge del giudice naturale.
- Il regime di competenza territoriale previsto dall'art. 13 c.p.a. prevale su criteri alternativi fondati su parametri diversi, ove tali criteri determinino una frammentazione della competenza territoriale.
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