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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. 107370 del 12.12.2025, a firma del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Barletta, avente ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da ubicarsi in via Duomo, 13. Prot. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 6528/11-01-2024 Prat. n. 08051460726-10022025-1146. Archiviazione istanza”; b) della nota prot. n. 94735 del 05.11.2025 a firma del Dirigente del SUAP del Comune di Barletta, avente ad oggetto: “Richiesta autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per l’attività “Al Borgo Antico” sita in Barletta alla Via Duomo, 13. ID Pratica: 08051460726 10022025-1146. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 36736/10-02-2025”; c) degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, con particolare riferimento a quelli richiamati nelle suindicate note, come, ad esempio, la nota n. 94054 del 03.11.2025 del Dirigente SUAP e la nota prot. n. 94245 del 04.11.2025 del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Traffico (UTT) del Comune di Barletta; nonché del verbale dell’incontro tenutosi in data 14.05.2025 presso l’ufficio SUAP del Comune di Barletta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MUSTI SRL il 6.2.2026: per l’annullamento, previa sospensiva, d) dell’autorizzazione n. 84 del 12.12.2025 rilasciata alla ditta individuale -OMISSIS- dal Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Barletta per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande in vicoletto Pisani n. 1, per la superficie di mq. 6,24, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati; e) delle note del 29.12.2025 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Traffico (UTT) e del Responsabile del SUAP, depositate in giudizio dalla difesa comunale in data 09.01.2026; f) ove occorra, dell’art. 11, comma 4 e 5, del regolamento (dehors) approvato con delibera consiliare n. 108 del 30.12.2024.

Giustizia amministrativa202502031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di concessione di suolo pubblico, richiesta di rimodulazione dell’istanza e autorizzazione rilasciata a un esercente controinteressato per una porzione della medesima area, nonché clausole del regolamento comunale sui dehors

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il SUAP del Comune di Barletta le ha richiesto di rimodulare l’istanza per l’occupazione di suolo pubblico, ha successivamente archiviato la pratica e ha rilasciato a un esercente controinteressato un’autorizzazione per l’occupazione di una porzione della medesima area. Con motivi aggiunti ha impugnato anche specifiche clausole del regolamento comunale sui dehors. Ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, la violazione dei termini di conclusione del procedimento, l’illegittimo superamento del criterio cronologico in favore di una soluzione di riparto dell’area non codificata e il grave pregiudizio economico derivante dagli atti impugnati. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In questa fase sommaria, il criterio di distribuzione dell’area adottato dall’Amministrazione è stato ritenuto ragionevole perché idoneo a contemperare i contrapposti interessi commerciali. Il Collegio ha rilevato che l’applicazione rigida della priorità temporale, anche ipotizzando un ingiustificato ritardo o aggravamento procedimentale nei confronti della ricorrente, sarebbe incompatibile con la natura continuativa di entrambe le attività economiche, che impone una ponderazione degli interessi. È stato inoltre escluso il periculum, poiché la ricorrente può perseguire i propri interessi anche in via interinale presentando una nuova domanda amministrativa per la concessione parziale degli spazi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e del contenuto delle difese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la scelta amministrativa di ripartire un’area pubblica tra operatori economici concorrenti può essere ritenuta ragionevole, in via sommaria, quando realizzi un contemperamento degli interessi commerciali contrapposti, anche se non applica rigidamente il criterio della priorità temporale.
  • La priorità cronologica nella trattazione delle istanze non opera necessariamente in modo rigido quando sono coinvolte attività economiche continuative e la distribuzione della risorsa pubblica richiede una ponderazione concreta degli interessi degli operatori interessati.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il ricorrente disponga di una concreta possibilità di tutelare, anche temporaneamente, il proprio interesse mediante la presentazione di una nuova istanza amministrativa per una concessione parziale dell’area.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazione
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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