Sentenza n. 7287/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non tiene conto dell’accertata erroneità del quesito n. 4 della prova del 24.10.2025 ore 8:00 e non ricalcola il punteggio del ricorrente, precludendone l’idoneità e l’eventuale collocazione tra i vincitori; - degli atti di correzione e attribuzione del punteggio relativi alla prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 24.10.2025 ore 8:00 (sessione Napoli – Mostra d’Oltremare), nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio di 20,75/30 invece di 21,75/30 (o comunque quello spettante in ragione della corretta valutazione del quesito n. 4); - degli atti di mancato accoglimento, anche tacito, dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 27.02.2026, con cui si chiedeva la rettifica della graduatoria alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 1283/2026; - delle eventuali assegnazioni delle sedi ancora non conosciute; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e gli eventuali atti di rettifica parziale adottati per altre sessioni del medesimo concorso; per la condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., ad adottare in forma specifica tutti i provvedimenti necessari per ricalcolare il punteggio del ricorrente, rettificare la graduatoria, disporre, ove ne ricorrano i presupposti, l’assunzione del ricorrente nel profilo di Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria; nonché, in via subordinata, per l’ipotesi di impossibilità o insufficienza della tutela in forma specifica, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 4, c.p.a., con liquidazione anche equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale del concorso e atti di correzione della prova scritta, nella parte in cui non riconoscono la correttezza della risposta al quesito n. 4 e attribuiscono al candidato 20,75/30 anziché 21,75/30, con conseguente non idoneità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato non idoneo per avere conseguito 20,75/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha contestato la valutazione del quesito n. 4 della prova scritta, relativo alla proposizione: “Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”. L’Amministrazione aveva ritenuto corretta la risposta secondo cui tutti i beta potrebbero essere delta, mentre il ricorrente aveva indicato la risposta secondo cui tutti i gamma potrebbero essere delta. Ha sostenuto che la risposta da lui prescelta fosse corretta, richiamando precedenti decisioni della stessa Sezione relative ad altri candidati. Ha quindi chiesto l’annullamento della graduatoria e degli atti di correzione, il ricalcolo del punteggio, l’eventuale assunzione e, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e la tardività dell’impugnazione, sostenendo che l’esito della prova scritta avrebbe dovuto essere contestato entro il termine decadenziale, senza attendere l’approvazione della graduatoria finale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, ritenendo che con tale Amministrazione sarebbero stati instaurati i rapporti di lavoro con i vincitori e che il Ministero facesse proprie le risultanze del concorso. Ha invece dichiarato irricevibile la domanda impugnatoria. La lesione concreta e attuale non derivava dalla graduatoria finale, che si era limitata a recepire i risultati della prova e i titoli, ma dall’esito insufficiente della prova scritta, conosciuto o conoscibile anteriormente. Il termine di sessanta giorni decorreva quindi dalla conoscenza o conoscibilità dell’esito della prova, e non dalla pubblicazione della graduatoria, ed era stato ampiamente superato. La successiva istanza di autotutela non riapriva né sospendeva il termine per impugnare, poiché l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere e il silenzio sull’istanza non costituiva un provvedimento tacito di rigetto. La domanda risarcitoria è stata respinta. Il danno da perdita di chance e il danno retributivo non risultavano provati e, comunque, non erano ravvisabili perché il punteggio eventualmente conseguibile, pari a 21,75/30, sarebbe stato ben lontano da quello utile per collocarsi tra i vincitori, individuati dalla posizione 21.470 in poi. Il danno non patrimoniale era genericamente dedotto e non configurabile per la medesima ragione. Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 1227 c.c., valorizzando la mancata tempestiva impugnazione dell’esito della prova come comportamento del ricorrente causalmente rilevante. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti previsti dalla norma.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
art. 30 c.p.a.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni e alla reintegrazione in forma specifica.
La domanda risarcitoria è stata esaminata ma respinta per difetto di prova del danno e per l’assenza di una chance concreta di conseguire l’assunzione.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il ricorrente ha invocato la liquidazione anche equitativa dei danni.
La richiesta di liquidazione equitativa non è stata accolta, non essendo stato dimostrato un danno risarcibile.
art. 1227 c.c.
Deve tenersi conto del comportamento tenuto dal ricorrente, il quale, a causa della mancata tempestiva impugnazione dell’esito della prova scritta, non ha potuto conseguire l’attribuzione di un punto.
La mancata tempestiva attivazione del candidato è stata considerata ai fini dell’esclusione o comunque della non configurabilità del danno risarcibile.
Massime di principio
- Quando un candidato è escluso da una procedura concorsuale per il mancato raggiungimento della soglia minima nella prova scritta, la lesione concreta e attuale deriva dall’esito della prova, sicché il termine decadenziale per impugnarlo decorre dalla conoscenza o conoscibilità di tale esito e non dalla successiva graduatoria finale che lo recepisce.
- La pubblicazione della graduatoria finale non consente di differire l’impugnazione di un vizio già immediatamente lesivo contenuto nella valutazione della prova concorsuale.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende né riapre il termine per impugnare l’atto lesivo e il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza, in assenza di un obbligo di provvedere, non costituisce un provvedimento tacito di rigetto autonomamente impugnabile.
- Il risarcimento per perdita di chance in materia concorsuale richiede la prova di una chance seria e concreta; essa non è configurabile quando, anche correggendo il punteggio contestato, il candidato rimarrebbe comunque a distanza significativa dalla posizione utile per l’assunzione.
- La mancata tempestiva impugnazione dell’atto lesivo può rilevare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., quale comportamento del danneggiato causalmente incidente sulla possibilità di conseguire il risultato vantato e sul risarcimento richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →