Cassazione Penale, Sentenza n. 05948/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. Contestavano che la contabilità fosse in realtà regolare e consegnata alla curatrice, chiedendo l'annullamento o la derubricazione in bancarotta semplice (prescritta); censuravano la mancata e specifica prova del dolo, la mancata valutazione di documenti e contratti (in particolare due contratti di appalto 2008) e la non considerazione di spiegazioni sulla natura operativa dei finanziamenti infragruppo. Denunciavano inoltre vizi motivazionali sulla qualificazione come operazioni dolose (es. vendita di attrezzature a I Girasoli s.r.l. e successivo noleggio), sulla quantificazione e temporalità dei finanziamenti, sulla mancata considerazione delle attenuanti generiche e sulla sproporzione e motivazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato la qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale sulla base di gravi carenze e di una tenuta contabile tale da ostacolare la ricostruzione di talune operazioni (partitari accorpati, omissione di fatture e documenti chiave), valutando tali modalità come compatibili con un intento doloso. Ha altresì confermato la sussistenza della bancarotta fraudolenta impropria per le operazioni dolose (finanziamenti infragruppo privi di giustificazione economica, vendite e noleggi antieconomici e simulati) ritenute causalmente connesse al dissesto o idonee ad aggravarne la situazione. La Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla valutazione del compendio probatorio (esame riservato al giudice di merito) e ha respinto le doglianze sulla mancata derubricazione, sulla carenza del dolo e sulle prove documentali non valorizzate. Ha confermato la decisione di merito sulle pene e sulle pene accessorie ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216
art. 216, comma 1, n. 2; art. 216 ultimo comma
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale (forme generale e specifica). La Corte chiarisce le differenze tra fraudolenza generale (scritture tenute in modo ingannatorio che impediscono la ricostruzione) e fraudolenza specifica (occultamento o inesistenza delle scritture) e conferma la sussistenza del dolo in presenza di modalità contabili che ostacolano la ricostruzione patrimoniale
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 217
Bancarotta documentale semplice: omessa o irregolare tenuta delle scritture senza dolo specifico. La Corte distingue questa fattispecie da quelle fraudolente e rifiuta la derubricazione quando emergono elementi di ostacolo concreto alla ricostruzione contabile e connessione con operazioni depauperative
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 223
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di compiere operazioni intrinsecamente pericolose per la salute economica della societa, e rileva anche l'aggravamento di dissesti preesistenti
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato in Cassazione: la valutazione del rapporto tra motivazione e decisione è sindacabile, non la rinnovata valutazione del compendio probatorio; ammissibili solo censure per omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive
codice penale, art. 41
Principio del concorso causale: la presenza di una causa antecedente non esclude la rilevanza penale di un'operazione dolosa che abbia contribuito o aggravato il dissesto societario
codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche
codice penale, artt. 28 e 29
Norme richiamate in relazione all'applicazione delle pene accessorie e alla loro determinazione; la Corte ha ritenuto non viziata la determinazione delle pene accessorie da parte del giudice di merito
Massime di principio
- In tema di bancarotta documentale occorre distinguere tra bancarotta fraudolenta generale (scritture tenute in modo ingannatorio che impediscono la ricostruzione) e bancarotta documentale semplice (irregolarita o omissioni senza dolo): la qualificazione dipende dalla natura della carenza e dalla sua incidenza concreta sulla ricostruzione patrimoniale
- La bancarotta impropria per operazioni dolose richiede il dolo generico: basta la coscienza e volonta di porre in essere operazioni intrinsecamente rischiose per la salute economica della societa; non è necessario provare l'intento specifico di provocare il fallimento
- Operazioni infragruppo non sono automaticamente lecite: devono esistere vantaggi compensativi certi, congrui e proporzionati per neutralizzare gli svantaggi subiti dalla societa che eroga finanziamenti; in loro assenza tali operazioni possono integrare bancarotta
- La Cassazione sindaca la motivazione ma non rivaluta libero il materiale probatorio: per ottenere accoglimento in Cassazione il ricorrente deve dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicita manifeste e decisive nella motivazione del giudice di merito
- La tardiva o parziale produzione di documenti contabili da parte degli amministratori/ liquidatori non e di per se sufficiente a escludere la fraudolenza se i giudici di merito valutano che la modalita di tenuta o occultamento abbia determinato opacita tali da ostacolare la ricostruzione
- Il nesso causale tra operazioni dolose e fallimento puo consistere nell'aggravamento di un dissesto preesistente: non e necessaria la causazione esclusiva del fallimento, purché sia dimostrata la rilevanza e l'incidenza delle operazioni contestate
- La prova dell'esistenza di un gruppo di imprese richiede elementi di direzione, coordinamento e controllo unitari; l'esistenza di rapporti commerciali infragruppo deve essere dimostrata concretamente per escludere la rilevanza penale delle operazioni
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