Sentenza del 18/07/2019 n. 19320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il rimborso di oltre 52.000 euro versati per imposta di donazione, ipotecaria e catastale in relazione a due donazioni immobiliari del 18 settembre 2000. Dopo la successiva vendita dell'immobile, l'Amministrazione finanziaria aveva considerato le donazioni come operazioni interposte e inopponibili al fisco, imputando al donante la plusvalenza derivante dalla vendita. Le ricorrenti sostenevano che il rimborso dovesse essere disciplinato dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dalla L. n. 342/2000, art. 69, comma 7, e non dall'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986. Deducevano inoltre il difetto di motivazione della sentenza e l'omessa pronuncia sulla nullità del diniego di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, esteso alle imposte di successione e donazione dalla L. n. 342/2000, art. 69, comma 7. Tale disciplina consente ai soggetti diversi dal destinatario diretto dell'accertamento, inclusi i soggetti interposti, di chiedere il rimborso delle imposte pagate in relazione alle operazioni disconosciute, entro un anno dalla definitività o definizione dell'accertamento, nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi. L'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986 è stato ritenuto inconferente, poiché riguarda fattispecie diverse, relative alla nullità degli atti registrati. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per determinare l'importo concretamente rimborsabile e regolare le spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
i soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti
La norma disciplina il rimborso delle imposte pagate da soggetti diversi da quello direttamente accertato quando l'Amministrazione disconosce gli effetti fiscali di operazioni elusive o interposte. Il rimborso evita una duplicazione dell'imposizione e spetta nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi.
L. n. 342/2000, art. 69, comma 7
La disposizione estende l'applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 alle imposte indirette di successione e donazione, con l'esclusione delle ipotesi non pertinenti previste dal comma 3.
D.P.R. n. 131/1986, art. 38
La norma riguarda il rimborso conseguente alla nullità, annullamento, revoca o caducazione di atti registrati e non è applicabile, secondo la Corte, ai casi in cui un atto sia disconosciuto per finalità elusive o perché ritenuto interposto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 4
La disposizione rileva per individuare i soggetti interposti e consente di riconoscere loro il diritto al rimborso delle somme versate, entro il limite dell'imposta effettivamente riscossa nei confronti del soggetto interponente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Sono le disposizioni processuali invocate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizi processuali della sentenza.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione disconosce un'operazione ai fini fiscali perché interposta o elusiva e tassa direttamente un altro soggetto, le imposte già versate dai soggetti coinvolti non devono restare definitivamente acquisite, al fine di evitare una duplicazione dell'imposta.
- Per le imposte di successione e donazione, il rimborso collegato al disconoscimento di un'operazione elusiva segue la disciplina speciale dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, come estesa dalla L. n. 342/2000, e non la disciplina generale relativa alla nullità degli atti registrati.
- Il soggetto diverso dal destinatario diretto dell'accertamento, compreso il soggetto qualificato come interposto, può chiedere il rimborso delle imposte pagate in relazione all'operazione disconosciuta, purché rispetti il termine annuale previsto e nei limiti dell'imposta effettivamente riscossa dall'Amministrazione.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente una somma precisa: riconosce il principio giuridico applicabile e demanda al giudice di rinvio la verifica dei presupposti, della tempestività e dell'importo concretamente rimborsabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 625 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 3179 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →