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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34460/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini IRPEF con il quale, per l’anno d’imposta 2007, l’Amministrazione finanziaria aveva imputato al contribuente un maggior reddito determinato sinteticamente, pari a un quinto dell’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un terreno avvenuto nel 2010 per il prezzo dichiarato di euro 600.000. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato perché non ritenuta provata l’assunta simulazione della compravendita e la tesi secondo cui il bene sarebbe stato in realtà donato da una zia, senza effettivo pagamento del prezzo. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame, valorizzando la documentazione bancaria da cui risultava che l’assegno emesso per il prezzo non era mai stato negoziato né addebitato, e attribuendo alla dichiarazione dell’alienante il valore di controdichiarazione circa la reale natura gratuita del trasferimento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: (i) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e di varie norme civilistiche sulla simulazione e sulla forma della donazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come controdichiarazione la dichiarazione del venditore e che una donazione dissimulata da compravendita non potesse essere fatta valere verso il Fisco; (ii) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto sufficiente, per superare la presunzione redditometrica, il solo mancato incasso dell’assegno e avesse trascurato di vagliare criticamente le ragioni addotte per la simulazione, giudicate dall’Ufficio implausibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente può fornire prova contraria anche dimostrando che l’operazione patrimoniale era solo apparente o che il prezzo non è stato effettivamente pagato; tuttavia ha censurato la CTR per avere fondato la decisione in modo apodittico sul solo mancato incasso dell’assegno e sulla mera dichiarazione dell’alienante, senza sottoporla a vaglio critico né verificare se gli indizi fossero complessivamente gravi, precisi e concordanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo ratione temporis applicabile, disciplina l’accertamento sintetico del reddito e consente una presunzione legale relativa basata su spese e incrementi patrimoniali, superabile con prova contraria documentale del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova: il contribuente deve fornire idonea prova contraria alla pretesa fiscale, mentre il giudice deve valutare la sufficienza degli elementi allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    Richiamato per il tema della simulazione relativa e dell’opponibilità del negozio dissimulato.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità del negozio privo della forma richiesta.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato quale norma sull’eccepibilità/rilevabilità d’ufficio della nullità.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato in tema di data certa e opponibilità dei documenti.

  • art. 2725, secondo comma, c.c.

    Richiamato in tema di limiti probatori e forma richiesta per la prova dei negozi.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova della dazione di denaro e delle pattuizioni accessorie.

  • art. 72 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso dalla parte ricorrente; dal testo emerge il richiamo al tema della donazione dissimulata e della sua disciplina formale.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova presuntiva deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, con valutazione complessiva e non atomistica degli indizi.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel precedente citato per ribadire che l’accertamento sintetico non viola il principio di capacità contributiva, poiché è sempre ammessa prova contraria.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, le spese per incrementi patrimoniali possono fondare una presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova contraria idonea a dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • La prova contraria può consistere anche nella dimostrazione che l’operazione patrimoniale è solo apparente o che il prezzo non è stato realmente corrisposto; in tal caso, il bene non esprime una effettiva disponibilità economica rilevante ai fini fiscali.
  • La sola documentazione bancaria negativa, o il mancato addebito/incasso dell’assegno, non è di per sé sufficiente a provare la gratuità del trasferimento o la simulazione del negozio, potendo la provvista provenire da altre fonti e dovendo il giudice valutare il quadro complessivo degli indizi.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono ammissibili nel processo tributario ma hanno valore indiziario e devono essere sottoposte a vaglio critico, senza poter da sole fondare la decisione.
  • Nel ragionamento presuntivo il giudice deve verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi attraverso una valutazione complessiva e non atomistica; la decisione è censurabile se si fonda su elementi privi di adeguata attitudine inferenziale o non esaminati criticamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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