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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21279/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una banca, asserita cessionaria di un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, per ottenere dalla nuova datrice di lavoro del debitore il pagamento delle rate trattenute sulla retribuzione e non versate. Dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice originariamente adito dichiarava l’incompetenza territoriale e revocava il decreto, assegnando termine per la riassunzione davanti al giudice competente. Nel giudizio riassunto la pretesa veniva accolta. In appello la società datrice di lavoro contestava: 1) la ritualità della riassunzione, sostenendo che dopo la declaratoria di incompetenza il giudizio dovesse essere introdotto con nuovo atto di citazione notificato personalmente e non al procuratore; 2) la validità della procura e della delega al nuovo difensore, assumendo che la revoca del decreto ingiuntivo avesse caducato la procura rilasciata per il monitorio; 3) l’opponibilità del contratto di mutuo con cessione del quinto, perché la cessione sarebbe stata effettuata prima dell’assunzione presso la società ricorrente, con conseguente inesistenza di obblighi verso la banca. La Corte di appello rigettava le censure principali e accoglieva l’appello incidentale della banca, qualificando il rapporto come mutuo contro cessione di quote di stipendio e ritenendo sufficiente la comunicazione della cessione al nuovo datore di lavoro, senza necessità di accettazione. In cassazione la società ricorrente riproponeva i tre motivi: violazione degli artt. 50 e 125 c.p.c. sulla riassunzione; violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. sulla procura e sulla delega al nuovo difensore; violazione degli artt. 1269 ss. c.c. e dell’art. 180 d.P.R. n. 895/1950 sulla pretesa inopponibilità della cessione del quinto e insussistenza del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto legittima la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. dopo la declaratoria di incompetenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con prosecuzione nelle forme del giudizio ordinario e notifica dell’atto presso il domicilio eletto. Ha affermato che la procura alle liti rilasciata per il ricorso monitorio conserva efficacia anche per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, senza necessità di nuova procura; inoltre, se la procura attribuisce al difensore il potere di nominare altro difensore, tale potere integra un mandato autonomo ad negotia che legittima la nomina di un ulteriore avvocato. Quanto al merito sostanziale, ha confermato la qualificazione del rapporto come mutuo contro cessione di credito/rate di stipendio e ha escluso che fosse necessaria l’accettazione della cessione da parte del nuovo datore di lavoro, essendo sufficiente la comunicazione della cessione; la società ricorrente, quale nuova datrice di lavoro del debitore, era tenuta ex lege a proseguire le ritenute e a versarle alla cessionaria. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non vi è statuizione sulle spese, poiché la banca è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    riassunzione del giudizio

    La dichiarazione di incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la legittima riassunzione davanti al giudice competente, anche se la causa prosegue nelle forme del giudizio ordinario di merito.

  • art. 125 c.p.c.

    L’atto di riassunzione/prosecuzione può essere disciplinato secondo le forme previste dalla norma e validamente notificato al domicilio eletto.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura conferita per il giudizio introduttivo conserva efficacia per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente.

  • art. 84 c.p.c.

    Il difensore munito di procura che gli attribuisca il potere di nominare altro difensore può validamente conferirgli incarico, quale autonomo mandato ad negotia.

  • art. 1269 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, qualificata come mutuo contro cessione di quote di stipendio.

  • art. 180 d.P.R. n. 895/1950

    Non è stata accolta la tesi della sua violazione, poiché la cessione era opponibile al nuovo datore di lavoro mediante comunicazione e non richiedeva accettazione.

  • art. 59 d.P.R. n. 895/1950

    Il nuovo datore di lavoro, una volta notificata la cessione, è terzo debitore ceduto tenuto a proseguire le ritenute sulla retribuzione da versare al mutuante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte può riassumere il processo ex art. 50 c.p.c., e l’atto di riassunzione non muta la natura sostanziale di prosecuzione del giudizio già instaurato.
  • La procura alle liti rilasciata per il giudizio originario resta efficace anche per la riassunzione dinanzi al giudice competente, salvo che il suo contenuto sia espressamente limitato in modo incompatibile con tale prosecuzione.
  • Se la procura conferisce al difensore il potere di nominare altro difensore, tale facoltà integra un mandato autonomo che abilita la nomina di un ulteriore avvocato, senza necessità di un nuovo conferimento da parte della parte.
  • Nel mutuo con cessione del quinto dello stipendio, il nuovo datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione della cessione, assume la posizione di terzo debitore ceduto ed è tenuto a proseguire le trattenute e a riversarle al cessionario, senza che occorra una sua accettazione.
  • La qualificazione del rapporto sostanziale deve prevalere sulla sua diversa etichettatura processuale: se la vicenda integra un mutuo contro cessione di quote di stipendio, si applicano le regole proprie di tale schema e non quelle invocate per figure negoziali diverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneEstinzione anticipata
IstitutiOnere della prova

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