Sentenza del 01/02/2023 n. 2964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente, dopo aver definito la procedura di voluntary disclosure (L. 15 dicembre 2014, n. 186) per gli anni 2010-2013, ha chiesto il rimborso dell'Euroritenuta subita dall'agente pagatore svizzero sugli interessi. L'Amministrazione ha rifiutato (silenzio‑rifiuto) sul presupposto che l'art. 165, comma 8, del TUIR escluda la detrazione/rimborso per omessa indicazione dei redditi esteri in dichiarazione, equiparando la voluntary disclosure all'accertamento con adesione e ritenendo che il perfezionamento della procedura comporti rinuncia a vantaggi o istanze di rimborso. Il contribuente ha impugnato il diniego in sede tributaria e poi in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento ai motivi che censuravano il diniego del rimborso. Ha ritenuto che: 1) la voluntary disclosure è un istituto autonomo e non è assimilabile all'accertamento con adesione; 2) la Direttiva 2003/48/CE (art.14) e l'Accordo CE‑Svizzera (art.9) garantiscono al beneficiario il credito d'imposta ovvero il rimborso dell'Euroritenuta secondo la legislazione nazionale ma in modo conforme alla finalità comunitaria e convenzionale di evitare la doppia imposizione; 3) la norma nazionale (art.165 TUIR, comma 8) non può essere interpretata in modo da impedire il rimborso quando ciò contrasterebbe con obblighi comunitari o convenzionali; 4) è dunque riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell'Euroritenuta e la sentenza di merito è cassata e decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario. L'Agenzia è condannata alle spese di legittimità (e spese dei gradi di merito compensate). La Corte ha liquidato le spese di Cassazione in Euro 2.800,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Direttiva 2003/48/CE
Imposta l'obbligo per lo Stato di residenza di evitare la doppia imposizione riconoscendo al beneficiario un credito d'imposta pari alla ritenuta o il rimborso dell'eccedenza; nondimeno il meccanismo va attuato secondo la legislazione nazionale ma senza effetti discriminatori o sanzionatori indiretti.
D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84
Recepisce la direttiva prevedendo che il beneficiario abbia un credito d'imposta ai sensi dell'art.165 TUIR o il rimborso/compensazione; la Corte sottolinea che l'attuazione nazionale deve rispettare l'obbligo comunitario di eliminare la doppia imposizione.
Accordo Comunità Europea - Confederazione Svizzera 26 ottobre 2004
Prevede la ritenuta alla fonte sugli interessi con ripartizione fra Svizzera e Stato membro e riconosce al beneficiario nella sua residenza il diritto al credito d'imposta o al rimborso; accordo avente valore primario prevalente sulle norme interne difformi.
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 917 (TUIR)
art. 165, commi 1 e 8; art. 163; art. 18; art. 169
Art.165 disciplina la detrazione per imposte pagate all'estero purché i redditi concorrano a formare il reddito complessivo e prevede l'esclusione in caso di omessa dichiarazione; la Corte afferma che tale clausola non può essere usata per eludere i diritti riconosciuti da norme comunitarie o convenzionali (che operano come limite esterno). Art.169 rinvia alla regola di applicazione favorevole al contribuente rispetto agli accordi internazionali.
L. 15 dicembre 2014, n. 186
Introduce la procedura di voluntary disclosure per l'emersione dei capitali esteri; la Corte la interpreta come istituto autonomo, finalizzato al ravvedimento operoso, non equiparabile all'accertamento con adesione.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Regola l'accertamento con adesione; la Corte chiarisce che, pur essendo richiamato per aspetti formali, non può essere pienamente equiparato alla voluntary disclosure per finalità ed effetti.
D.Lgs. 28 giugno 1990, n. 167
Norma di richiamo che consente la forma dell'accertamento con adesione per perfezionare la voluntary disclosure, senza però eliminare l'autonomia dell'istituto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce che gli accordi internazionali resi esecutivi prevalgono nell'applicazione delle disposizioni sulle imposte; conferma la prevalenza delle norme convenzionali a tutela dell'eliminazione della doppia imposizione.
D.L. 24 aprile 2017, n. 50
art. 1-ter, comma 1, lett. a
Previsione successiva che riconosce il recupero dell'Euroritenuta in casi di voluntary disclosure per redditi di lavoro esteri; la Corte la utilizza come indice della necessità di evitare doppia imposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regole processuali tributarie: art.19 consente il ricorso contro atti di diniego in materia di rimborsi; la tardiva costituzione dell'Amministrazione non comporta nullità della sentenza d'appello ma può comportare decadenza da attività processuali.
Massime di principio
- La voluntary disclosure è un istituto autonomo rispetto all'accertamento con adesione: l'adesione formale ad una definizione non comporta automaticamente rinuncia a richiedere rimborsi previsti da norme sovranazionali.
- Le norme comunitarie (Direttiva 2003/48/CE) e gli accordi internazionali (es. Accordo CE‑Svizzera) che prevedono credito d'imposta o rimborso per la ritenuta alla fonte sull'interesse prevalgono sulle interpretazioni nazionali che neghino il rimborso, per evitare una sanzione indiretta e la doppia imposizione.
- L'art.165 TUIR non può essere interpretato in modo da impedire automaticamente il rimborso dell'Euroritenuta in presenza di un diritto convenzionale o comunitario: l'esclusione prevista dal comma 8 per omessa indicazione non opera quando la normativa sovranazionale impone il rimborso o il credito.
- Il contribuente che ha effettuato voluntary disclosure può presentare istanza di rimborso e, in caso di diniego (anche tacito), impugnare l'atto diniego davanti al giudice tributario ai sensi dell'art.19 D.Lgs. n.546/1992.
- Nella valutazione dei rimborsi per ritenute estere non conta la qualificazione interna sostitutiva o diretta del tributo: la disciplina comunitaria si applica indipendentemente dalla forma sostitutiva prevista in Italia.
- Gli interpreti e l'Amministrazione devono attuare le norme nazionali di attuazione delle direttive in modo conforme agli obblighi europei e convenzionali; clausole interne che producano effetti discriminatori o sproporzionati rispetto allo scopo di evitare la doppia imposizione devono essere derogate in favore delle norme sovranazionali.
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