Cassazione Civile, Ordinanza n. 06888/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società proprietaria di locali aveva agito contro il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'allagamento dei locali causato da precipitazioni intense, deducendo che l'evento fosse stato favorito da un'inadeguata rete comunale di canalizzazione delle acque e dalla sua cattiva manutenzione, con responsabilità invocata in via alternativa ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c. In un precedente contenzioso analogo, definito con transazione, i danni erano già stati risarciti. In primo grado, all'esito di istruttoria e CTU, era stato liquidato un importo molto contenuto; la società aveva appellato e la Corte d'appello aveva aumentato il risarcimento ritenendo che la CTU avesse erroneamente imputato parte dei danni alla precedente inondazione sulla base di valutazioni personali e senza adeguato riscontro documentale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente disatteso la CTU sul quantum senza motivare adeguatamente e senza considerare che il consulente aveva fondato le conclusioni sui documenti; con il secondo ha ribadito che la questione della riferibilità di parte dei danni alla precedente alluvione rientrava nel thema decidendum e nei quesiti peritali, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel considerarla una valutazione meramente personale del CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che la Corte d'appello aveva accertato che la dedotta duplicazione del danno e la necessità di distinguere i danni riferibili alla precedente inondazione non erano state tempestivamente sollevate dalle parti convenute; tale accertamento di tardività non è stato specificamente censurato. Inoltre, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente il dissenso rispetto alla consulenza tecnica, spiegando che i danni in discussione erano quelli oggetto della causa e non quelli già risarciti nel precedente giudizio, sicché la diversa imputazione operata dal CTU costituiva una valutazione personale non condivisibile. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio purché dia adeguata motivazione. Sono state dichiarate inammissibili anche le ulteriori censure, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e della CTU, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
È richiamato come base alternativa della domanda risarcitoria per danni da allagamento riconducibili alla custodia e manutenzione della rete di canalizzazione.
art. 2043 c.c.
È richiamato come ulteriore titolo di responsabilità aquiliana invocato dalla parte attrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, anche sul quantum, purché dia una motivazione adeguata e coerente che spieghi le ragioni del dissenso.
- Non è scrutinabile in cassazione una censura che, sotto la veste di omesso esame o motivazione apparente, miri in realtà a una rivalutazione del merito, delle prove e della consulenza tecnica.
- La deduzione di una duplicazione del danno o della riferibilità di parte del pregiudizio a un diverso evento deve essere tempestivamente introdotta e specificamente coltivata nel giudizio di merito; in difetto, la relativa questione può essere ritenuta tardiva e non più esaminabile.
- Le contestazioni sulla valutazione delle risultanze peritali e del materiale istruttorio non possono essere trasformate in un vizio denunciabile in cassazione se implicano soltanto una diversa lettura del fatto storico già apprezzato dal giudice di merito.
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