Sentenza n. 8316/2026 - Roma, Sezione 3
Per l'ottemperanza, della Sentenza n. 448/2025 del Tribunale ordinario di Velletri-Sez. Lavoro, pubblicata in data 25/03/2025 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a buoni della Carta del docente per euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 448/2025 del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente, ed era stato riconosciuto il diritto a buoni di spesa per euro 500,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione e non eseguita dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato, previa richiesta della ricorrente, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la competenza in materia di ottemperanza nei confronti delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi secondo i criteri indicati dalla norma.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È stato disapplicato dal giudice ordinario, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente; il TAR ha precisato che tale presupposto della pretesa non è più sindacabile in sede di ottemperanza.
art. 5 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015
Individua le modalità attraverso cui devono essere emessi i buoni di spesa della Carta del docente, alle quali il Ministero deve attenersi nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione del giudicato entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
- L'amministrazione non può rimettere in discussione, nel giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa già riconosciuta con efficacia di giudicato dal giudice competente.
- A fronte dell'allegato inadempimento, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o elementi sull'avvenuto adempimento consente di ritenere fondata la pretesa esecutiva del creditore, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
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