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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21437/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra due sorelle sulla proprietà e sul possesso di un immobile. La ricorrente sosteneva di aver acquistato il bene con scrittura privata del 23 maggio 1995, con prezzo già pagato, immediata immissione nel possesso e consegna delle chiavi; per ragioni fiscali avrebbe poi formalizzato l'operazione con atto pubblico intestato alla sorella. La Corte d'appello, nella sentenza poi attaccata con revocazione, aveva invece ritenuto prevalente il titolo formalmente intestato alla controparte e aveva ordinato il rilascio dell'immobile. Con la domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. la ricorrente denunciava un errore di fatto: la Corte d'appello avrebbe supposto inesistente la vendita per scrittura privata, omettendo di esaminare un documento decisivo e ignorando il suo effetto traslativo ai sensi degli artt. 1350, 1376, 1470 e 1478 c.c., nonché le regole sulla trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2644 c.c. In cassazione la ricorrente ha riproposto due motivi, entrambi centrati sulla violazione delle norme sulla vendita immobiliare e sull'asserito omesso esame degli effetti traslativi della scrittura privata, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso un errore di fatto con una valutazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano già state esaminate e respinte in un precedente giudizio di legittimità relativo alla medesima vicenda, sicché la nuova impugnazione, pur formalmente rivolta contro la decisione sulla revocazione, finiva per riproporre questioni già decise. Inoltre, ha confermato che non ricorre errore revocatorio quando si contesta la valutazione giuridica degli atti o degli effetti di un contratto, perché l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti, non un apprezzamento giuridico delle risultanze documentali. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e obiettiva di circostanze decisive risultanti dagli atti, non in un errore di valutazione giuridica del materiale processuale.

  • art. 1350, n. 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della validità della scrittura privata di compravendita immobiliare.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto traslativo del consenso nella vendita immobiliare.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare la fattispecie come compravendita.

  • art. 1478 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la successiva vendita riguardasse cosa altrui.

  • art. 2643, comma 1, n. 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di trascrizione degli atti traslativi immobiliari.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la trascrizione non sostituisce il titolo ma regola il conflitto tra acquirenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un fatto risultante in maniera immediata e decisiva dagli atti, mentre resta esclusa ogni censura che investa la valutazione giuridica o l'apprezzamento delle prove e dei documenti.
  • Non è ammissibile trasformare in motivo di revocazione una questione già esaminata e decisa in precedente giudizio di legittimità: ciò determinerebbe una duplicazione di giudizi incompatibile con il principio del ne bis in idem e con l'intangibilità del giudicato.
  • Quando la censura riguarda l'efficacia di una scrittura privata di compravendita immobiliare, la deduzione dell'errore di fatto non può mascherare una contestazione sugli effetti traslativi del contratto o sulla priorità delle trascrizioni, perché tali profili appartengono alla valutazione giuridica della vicenda.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta la revocazione è autonomo rispetto al precedente giudizio sul merito, ma è inammissibile se ripropone questioni già definite, anche solo sotto un diverso profilo qualificatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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