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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08628/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione dell'ingiusta detenzione in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10/10/2012 dal GIP del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., in quanto Marino venne indicato come partecipante alla raccolta di denaro ("fondo di solidarietà") a favore di detenuti appartenenti alla locale di 'ndrangheta operante a Chivasso. Il ricorso deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza della "colpa grave", lamentando che la conversazione richiamata non riguarda direttamente il ricorrente; (ii) manifesta illogicità della motivazione in ordine ai profili di colpa grave, anche alla luce dell'annullamento della sentenza senza rinvio da parte della Cassazione che avrebbe certificato l'assenza del fatto; (iii) errata valutazione ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. e mancata considerazione di una memoria difensiva relativa al periodo successivo al 13/05/2013 (confronto con coindagato), nonché richiamo al d.lgs. 188/2021 sul diritto al silenzio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di riparazione sia autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione e che, nel corso del giudizio di riparazione, la partecipazione alla colletta per detenuti affiliati alla 'ndrangheta costituisca, di per sé, indice di "colpa grave" quale fattore rivelatore di contiguità al contesto criminale, specialmente se le elargizioni non riguardavano persone legate al ricorrente da stretti vincoli familiari. La Corte ha inoltre escluso che l'annullamento senza rinvio comporti automaticamente una "ingiustizia formale" ai sensi del comma 2 dell'art. 314 c.p.p. e ha ritenuto preclusi rilievi di fatto non sindacabili in questa sede (p.es. sulla presunta disponibilità di elementi idonei a revocare la misura già dal 13/05/2013). In conseguenza, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; non sono liquidate spese a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione di tipo mafioso: la Corte richiama che l'accusa originaria riguardava la partecipazione alla struttura della 'ndrangheta e la raccolta di fondi a favore di associati detenuti.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte interpreta il requisito della "colpa grave" come applicabile quando la condotta dell'imputato dimostra contiguità percettibile al contesto criminale (anche la partecipazione a un "fondo di solidarietà" può costituire tale indice). Inoltre, si afferma che l'annullamento senza rinvio non determina automaticamente il caso di "ingiustizia formale" previsto dal comma 2.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Norme sulla legittimità e condizioni delle misure cautelari: richiamate dalla difesa come riferimento alle condizioni di applicabilità della misura; la Corte però considera autonome le valutazioni nel giudizio di riparazione e ritiene che l'annullamento cautelare non implichi necessariamente l'ipotesi prevista da questi articoli ai fini della riparazione.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011

    Norma sulla prevenzione patrimoniale e sul quadro normativo della pericolosità sociale: la Corte segnala che gli elementi a carico erano comunque indicativi di appartenenza a un contesto criminale rilevante ai fini delle misure di prevenzione, anche se non decisivi per una partecipazione dinamica all'associazione.

  • d.lgs. 188/2021

    Intervento normativo richiamato dalla difesa secondo cui il diritto a non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte non ritiene però che tale rilievo modifichi l'esito favorevole per il resistente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di merito: la valutazione della "colpa grave" può portare a esiti diversi anche sul medesimo materiale probatorio.
  • Comportamenti che denotano contiguità al contesto associativo (p.es. partecipazione a raccolte fondi per detenuti affiliati a organizzazioni mafiose, soprattutto se non vi sono vincoli familiari stretti) possono costituire "colpa grave" e ostare al riconoscimento della riparazione.
  • L'annullamento della sentenza penale (anche senza rinvio) non determina automaticamente l'esistenza di una "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p.; occorre valutare caso per caso se sussistono i presupposti oggettivi per la riparazione.
  • In presenza di più imputati va comunque valutata la colpa in relazione alla posizione individuale; tuttavia, indizi di contiguità emersi a carico del nucleo familiare possono essere valorizzati nel giudizio di riparazione.
  • Argomentazioni che investono esclusivamente fatti di merito (valutazioni probatorie successive) sono in parte precluse al sindacato di legittimità se non rilevano profili di diritto.
  • La mera proclamazione del diritto al silenzio non impedisce automaticamente la valutazione negativa ai fini della riparazione; il contenuto complessivo delle prove e degli indizi deve essere valutato.

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