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Sentenza

Sentenza n. 8384/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2821/2025, depositata e resa pubblica il 07.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 57/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando la mancata attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nonostante una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, avesse accertato il relativo diritto e condannato il Ministero all'attivazione della carta. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 6 giugno 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026. La domanda riguardava esclusivamente l'attivazione della carta, con esclusione dell'esecuzione relativa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. L'Amministrazione si è costituita senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, rilevando sia la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. Poiché l'inottemperanza non era controversa, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato attivando la Carta elettronica spettante, per l'importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Il Collegio ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Non è stata applicata la penalità di mora, in considerazione della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali, delle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario per l'anno scolastico 2018/2019.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'Amministrazione presso la sua sede reale e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'inottemperanza a un giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire quanto statuito nel titolo entro un termine perentorio, individuando puntualmente l'attività amministrativa necessaria.
  • In caso di persistente mancata esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere e consentendogli, ove necessario, di delegare le attività esecutive.
  • La penalità di mora può non essere disposta quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le obiettive difficoltà derivanti da vincoli normativi, di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica rendano non appropriata la sua applicazione.
  • L'attività svolta dal dirigente nominato commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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