Cassazione Penale, Ordinanza n. 32397/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di una imputata, ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, per fatti commessi a Siderno tra giugno 2019 e aprile 2020, con pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesa condizionalmente. Con l'unico motivo di ricorso la difesa si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudizio negativo sul punto fosse ingiustificato. La ricorrente chiedeva inoltre che il ricorso fosse dichiarato ammissibile e assegnato alla sezione competente. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché riproponeva una questione già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, la quale aveva valorizzato, in senso ostativo al beneficio, i precedenti penali dell'imputata in materia di furto e di frode dell'imposta erariale sul consumo del gas.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, osservando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e non sindacabile in sede di legittimità, perché fondata su un elemento ritenuto prevalente, cioè i precedenti penali dell'imputata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019
Norma incriminatrice sulla cui base era stata pronunciata la condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la sua esatta portata applicativa nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
È richiamato come parametro del giudizio di merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare uno o più elementi tra quelli indicati dalla norma, purché la motivazione sia non contraddittoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, la valutazione del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p., anche quando faccia leva su uno solo degli elementi ritenuti prevalenti.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che individui quello ritenuto decisivo, anche se attinente alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto o alle modalità esecutive.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e motivatamente disattesa nei gradi di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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