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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per l'annullamento del decreto n. 1375 in data 1 ottobre 2025, notificato alla ricorrente con nota n. 39790 del successivo 6 ottobre, mercé il quale l'Amministrazione Regionale ha disposto l'annullamento di ufficio del D.D.G. n. 825 del 12 giugno 2025 con il quale l'odierna ricorrente era stata autorizzata ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, “alla realizzazione e [al]la messa in esercizio di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, finalizzata al trasferimento a mezzo nave, nell'area sita in Augusta (SR), Porto Commerciale, in area distinta in catasto al foglio n. 70 Sviluppo Z, ricadente secondo il vigente Piano Regolatore, in area D2 destinata alle industrie di Piano ASI”.

Giustizia amministrativa202502751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale che ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione precedentemente rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti nell’area portuale di Augusta. Dall’ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente né le ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento dell’autotutela. Il giudice ha rilevato, tuttavia, il mancato deposito da parte dell’Amministrazione del provvedimento impugnato e degli atti e documenti presupposti, richiamati o comunque utili alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Rilevato che l’art. 46, comma 2, c.p.a. impone all’Amministrazione di depositare, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a base dell’atto, in esso citati o ritenuti utili al giudizio, e che l’art. 65, comma 3, c.p.a. consente al giudice di ordinare l’esibizione degli atti non depositati, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Assessorato regionale. Gli atti dovranno essere depositati entro il termine di legge, in vista dell’udienza pubblica di merito fissata per il 16 aprile 2026. Il TAR ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi documento suscettibile di incidere sulla decisione, anche ai fini della verifica dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. n. 152/2006

    “alla realizzazione e [al]la messa in esercizio di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, finalizzata al trasferimento a mezzo nave”

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’autorizzazione regionale originaria, ma l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    “il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio”

    Impone all’Amministrazione di depositare, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti, inclusi quelli potenzialmente utili alla decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    “ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti”

    Consente al giudice di ordinare l’esibizione degli atti che l’Amministrazione non abbia depositato spontaneamente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    “anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990”

    La documentazione utile comprende anche gli atti necessari a valutare l’eventuale rilevanza dei vizi formali o procedimentali alla luce della disciplina dei vizi non invalidanti.

Massime di principio

  • L’Amministrazione è tenuta a depositare nel processo amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia.
  • In caso di mancato deposito degli atti dovuti, il giudice amministrativo può ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., assegnando un termine in vista dell’udienza di merito.
  • La nozione di documenti “utili al giudizio” ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. deve essere intesa in senso ampio e comprende ogni atto suscettibile di incidere sulla decisione, anche ai fini della verifica della rilevanza di vizi formali o procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutotutelaIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaIncompetenza

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