Cassazione Civile, Ordinanza n. 03008/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società appaltatrice aveva eseguito lavori di ampliamento di una cantina per una società agricola committente. In primo grado il committente aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente causati dai lavori e l’accertamento dell’inesistenza di ulteriori obblighi di pagamento, mentre l’appaltatrice aveva chiesto il saldo del corrispettivo. Il Tribunale aveva riconosciuto in parte il credito dell’impresa e del direttore dei lavori. In appello, la Corte territoriale aveva ridotto il credito dell’appaltatrice, escludendo il patto a corpo e ritenendo non provata parte delle quantità di lavorazioni (sottomurazioni, fondazioni, muri in calcestruzzo, intonaci), nonché negando un importo relativo ai lavori in economia collegato al mancato riscontro di una fattura per il nolo dell’escavatore. L’appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali per avere la Corte d’appello ignorato la c.t.u., la contabilità di cantiere, le prove testimoniali e il dato delle varianti che avevano ampliato l’opera, negando la prova dei maggiori quantitativi; (2) nullità della motivazione sulla quantificazione delle somme non riconosciute, per calcoli ritenuti illogici e non spiegati; (3) ultrapetizione, perché la Corte avrebbe escluso una voce per asserito mancato nolo dell’escavatore, quando l’impresa non aveva mai chiesto il rimborso di un nolo pagato a terzi ma il corrispettivo dei lavori eseguiti in economia; (4) e (5) ulteriori vizi di motivazione e contraddittorietà sulla medesima posta economica; (6) conseguente censura sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata aveva omesso di considerare fatti e risultanze decisivi (giudizio del c.t.u. sulla correttezza della contabilità dell’impresa, varianti in ampliamento, dichiarazioni dei testimoni) nella valutazione delle quantità di opere eseguite; ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che vi era ultrapetizione poiché la Corte d’appello aveva negato un credito per il nolo dell’escavatore che non era stato domandato come tale dall’appaltatrice, la quale aveva invece chiesto il compenso per i lavori in economia sulla base delle ore di lavoro e di utilizzo del mezzo. Il secondo, quarto, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della prova sulle quantità di lavori eseguiti e della domanda relativa ai lavori in economia, senza introdurre una voce non richiesta come il costo del nolo dell’escavatore. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese di legittimità e dei gradi di merito secondo l’esito finale della controversia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; la violazione ricorre solo se viene attribuito o negato un bene della vita diverso da quello domandato.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove dedotte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o discosta il suo apprezzamento da regole legali di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è riqualificabile quando dalla struttura della censura emerge chiaramente la contestazione di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione mancante o apparente, nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite dovranno essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio in base all’esito complessivo della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito: occorre dedurre l’uso di prove non introdotte o l’erronea applicazione di regole legali di valutazione della prova.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi può sussistere quando la sentenza non si confronti con elementi istruttori specifici e decisivi, come una c.t.u. che valorizzi dati contabili, le dichiarazioni testimoniali o altre circostanze idonee a incidere sulla decisione.
- In tema di appalto, il creditore che agisce per il corrispettivo deve fornire piena prova delle lavorazioni eseguite e delle quantità poste in opera; il giudice, tuttavia, non può ignorare le risultanze tecniche e testimoniali rilevanti ai fini di tale prova.
- Integra ultrapetizione la decisione che neghi o riduca un credito sulla base di una voce economica diversa da quella effettivamente domandata, poiché il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti ma non mutare il bene della vita richiesto.
- Se la decisione di merito viene cassata per vizi che incidono sulla quantificazione del credito principale, resta assorbita la censura sulle spese, che devono essere rideterminate dal giudice di rinvio.
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