Sentenza del 11/05/2018 n. 11457 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di liquidazione relativi all'imposta di successione e a domande di condono. L'Amministrazione aveva rideterminato il valore dell'azienda ereditata e quello degli altri beni, sommando separatamente alcuni crediti aziendali. I contribuenti sostenevano invece che tali crediti fossero già compresi nel valore dell'azienda e contestavano sia la loro qualificazione come sopravvenienze attive dichiarate successivamente, sia l'insufficiente motivazione della Commissione Tributaria Centrale. In un procedimento collegato, contestavano inoltre la mancata sospensione del giudizio sulle ingiunzioni di pagamento in attesa della definizione della controversia sugli avvisi di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile la difesa dell'Ufficio, poiché la questione dell'inclusione dei crediti nel valore dell'azienda era già oggetto del giudizio e la qualificazione dei crediti come sopravvenienze non aveva modificato la pretesa tributaria originaria. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Centrale non aveva esaminato adeguatamente le dichiarazioni di successione prodotte dai contribuenti, dalle quali poteva risultare che i crediti erano stati dichiarati prima delle domande di condono e degli avvisi di liquidazione. Il secondo motivo e quello relativo alla sospensione del giudizio sulle ingiunzioni sono stati dichiarati assorbiti. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, chiamata a verificare i fatti e decidere nuovamente anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19-bis
Consente al contribuente di integrare soltanto nel giudizio di primo grado i motivi proposti contro la pretesa tributaria.
La norma impedisce di introdurre nei gradi successivi motivi nuovi o ragioni fondate su fatti e situazioni non dedotti in primo grado. Tuttavia, una diversa qualificazione giuridica o fattuale di una questione già compresa nell'oggetto della controversia può costituire una semplice difesa, ammissibile anche successivamente, se non modifica la pretesa tributaria originaria.
D.P.R. n. 739 del 1981, art. 11
Ha aggiunto l'art. 19-bis al D.P.R. n. 636 del 1972.
La disposizione costituisce la base normativa della preclusione alla deduzione di motivi nuovi nei gradi successivi al primo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato invocato per contestare l'ammissibilità delle difese dell'Amministrazione e l'errata applicazione delle regole sulla determinazione del valore dell'azienda.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La Corte ha ritenuto fondata la censura perché la Commissione Tributaria Centrale non aveva adeguatamente esaminato la documentazione e le deduzioni relative alla data di dichiarazione dei crediti.
Art. 295 c.p.c.
Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra causa.
La questione relativa alla sospensione del giudizio sulle ingiunzioni non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata assorbita dopo la cassazione della sentenza principale.
Artt. 2555 e seguenti c.c.
Disciplinano la nozione e gli elementi dell'azienda.
I contribuenti li avevano richiamati per sostenere che i crediti aziendali dovessero essere ricompresi nel valore complessivo dell'azienda, ma la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, rimettendola al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari non è normalmente consentito introdurre nei gradi successivi motivi nuovi fondati su fatti non dedotti in primo grado; è invece possibile sviluppare o qualificare diversamente una questione già compresa nell'oggetto della controversia, purché non venga modificata la pretesa impositiva.
- Quando il giudice di merito ignora o valuta in modo apparente documenti decisivi, soprattutto se idonei a contraddire il presupposto dell'accertamento, la sentenza può essere cassata per omesso esame o motivazione insufficiente.
- La data e il contenuto delle dichiarazioni fiscali o successorie sono elementi decisivi per stabilire se un bene o un credito fosse già conosciuto e compreso nella base imponibile originaria oppure costituisse una sopravvenienza dichiarata successivamente.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente sul merito: annulla la decisione viziata e impone al giudice di rinvio di riesaminare i fatti e motivare correttamente.
- Quando esistono procedimenti collegati, la decisione su una controversia principale può rendere assorbita la questione relativa alla sospensione del procedimento dipendente; ciò non equivale a una pronuncia definitiva sul merito della sospensione.
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