Cassazione Penale, Ordinanza n. 31612/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità per estorsione e del trattamento sanzionatorio, inclusi il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 ottobre 2025 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per estorsione. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il fatto non integrasse estorsione ma, al più, tentata truffa, e lamentando la mancata riqualificazione della contestazione. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui l'estorsione ricorre quando la minaccia prospetta un male reale e attribuibile all'agente, idoneo a coartare la volontà della vittima, mentre la truffa vessatoria presuppone l'induzione in errore mediante un danno rappresentato come possibile o eventuale e non direttamente proveniente dall'agente. Nel caso concreto, la minaccia di perdita definitiva del possesso di un bene essenziale per il lavoro della vittima è stata ritenuta correttamente qualificata come estorsiva. È stato inoltre ritenuto infondato il travisamento della prova, poiché non erano indicati errori decisivi idonei a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in presenza di doppia conforme e di motivazione di merito congrua e non illogica. Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 133 c.p., e la recidiva è stata correttamente valorizzata sulla base dei precedenti penali specifici e dell'indicazione di una perdurante inclinazione al delitto.
Norme richiamate
Norma di riferimento per il delitto di estorsione; la condotta integra il reato quando la minaccia prospetta un male reale e attribuibile all'agente, idoneo a coartare la volontà della vittima.
Criterio da utilizzare per la valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva, attraverso l'esame concreto della gravità del fatto, della personalità e dei precedenti penali.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla recidiva contestata e alla sua valutazione in concreto sulla base dei precedenti penali.
Massime di principio
- Integra il delitto di estorsione la minaccia di un male reale, attribuibile direttamente o indirettamente all'agente, quando tale minaccia non induce in errore la vittima ma la pone davanti all'alternativa tra subire il danno o eseguire la prestazione richiesta.
- Ricorre invece la truffa cd. vessatoria quando il danno viene rappresentato come possibile o eventuale e comunque non proveniente dall'agente, così da determinare la vittima all'azione o all'omissione mediante errore e non mediante coartazione della volontà.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se l'errore denunciato è decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; in presenza di doppia conforme il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La recidiva va valutata in concreto, non potendo fondarsi solo sulla gravità del fatto o sul tempo intercorso, ma richiedendo l'esame del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti, per verificare se questi esprimano una perdurante inclinazione al delitto.
Come è indicizzato
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