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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3777/2024 pubblicata in data 29.07.2024.

Giustizia amministrativa202502509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3777/2024, recante condanna del Ministero all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o uno strumento equipollente per complessivi euro 1.500,00, maggiorati di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione del titolo. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite della sentenza civile, distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta domanda esecutiva per tale voce.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile di condanna, ritenendo comprovato il mancato pagamento integrale del credito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente, a spese dell'amministrazione inadempiente. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di accertare l'inottemperanza e di imporre all'amministrazione il pagamento, in presenza di un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La somma riconosciuta dal titolo esecutivo deve essere maggiorata di interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dalla sentenza civile, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale del credito.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra di aver adempiuto, neppure parzialmente, l'inottemperanza può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e dell'assenza di deduzioni amministrative contrarie.
  • In caso di ulteriore mancata esecuzione dell'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività sostitutiva.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza resta delimitato dalle voci del titolo esecutivo per le quali sia stata effettivamente proposta la domanda: le spese processuali distratte in favore dei difensori non sono comprese se l'azione esecutiva non è stata estesa a esse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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