Sentenza del 27/01/2020 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - appropriazione indebita da parte del socio accomandatario - prevalenza del principio di capacità contributiva - art. 53 Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava a S.A. l'imputazione di quote di reddito derivanti dalla cessione dell'azienda sociale ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., ritenendo che i redditi della società debbano essere imputati ai soci proporzionalmente alle quote indipendentemente dalla percezione. Il resistente contestava l'accertamento sostenendo che non ha mai percepito la sua quota: la socia accomandataria G.P. avrebbe compiuto atti di appropriazione indebita e frode (cessione occultata e fuga all'estero), sottraendo l'intero ricavato. Il nodo giuridico era se l'art. 5 T.U.I.R. possa essere applicato in modo da tassare un socio per redditi che non ha effettivamente percepito, alla luce del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso l'imposizione fiscale in capo a S.A. per la quota di partecipazione contestata. I giudici hanno ritenuto prevalente, nella fattispecie concreta, il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost., ritenendo che non possa essere tassato chi non ha effettivamente percepito il reddito a causa di appropriazione indebita commessa da altro socio. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Costituzione, art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Il principio di capacità contributiva richiede che l'imposizione fiscale sia rapportata alla reale capacità economica del soggetto, ossia al reddito effettivamente prodotto e percepito. Nel caso concreto tale principio è stato ritenuto prevalente rispetto ad una lettura meccanica dell'art. 5 T.U.I.R., escludendo la tassazione sul reddito non percepito dal socio a causa di appropriazione indebita.
T.U.I.R., art. 5, co. 1 (TU Imposte Dirette)
Imputazione pro quota dei redditi delle società in nome collettivo ai singoli soci indipendentemente dalla percezione
L'Ufficio ha invocato questa norma per imputare ai soci la quota di reddito derivante dalla cessione dell'azienda anche senza effettiva percezione. Tuttavia la Commissione ha interpretato la norma in conformità all'art. 53 Cost., ritenendo che l'imputazione non possa tradursi in imposizione contraria alla capacità contributiva quando il socio non ha avuto alcuna disponibilità economica del reddito a causa dell'appropriazione indebita.
Giurisprudenza di legittimità citata (Cass. 903/1999, Cass. 11550/2002)
La prassi e alcune pronunce di legittimità sostengono che i redditi societari si imputano ai soci per quota indipendentemente dalla percezione. La Commissione, tuttavia, nel caso concreto ha ritenuto che tali principi siano applicabili entro i limiti imposti dal principio costituzionale di capacità contributiva e che la situazione di frode e mancata percezione giustifichi l'esclusione dell'imposizione.
Massime di principio
- Il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) impone che la tassazione segua la reale capacità economica: se un socio non ha effettivamente percepito la quota di reddito perché appropriata da altri, in casi concreti può essere esclusa la tassazione su quella quota.
- L'art. 5 T.U.I.R. (imputazione pro quota) non è assoluto: deve essere interpretato in conformità ai principi costituzionali; una lettura meccanica può essere disapplicata quando tasserebbe incapienza o mancanza di disponibilità economica del contribuente.
- Per ottenere il riconoscimento dell'esclusione fiscale il socio deve documentare la mancata percezione e gli elementi che dimostrino l'appropriazione indebita o la frode (es. denuncia/querela, atti processuali, prove che l'altro socio ha sottratto il ricavato).
- Se il socio riesce successivamente a recuperare le somme (per es. azioni civili o esiti penali), quelle somme avranno rilevanza fiscale al momento della effettiva percezione e dovranno essere valutate nella dichiarazione del periodo in cui vengono effettivamente acquisite.
- In contenziosi simili è utile richiamare espressamente il principio costituzionale in sede di doglianza amministrativa/giudiziale e presentare prova delle iniziative civili e penali intraprese per recuperare il danno, per collegare la vicenda fattuale alla nozione di capacità contributiva.
- La discrasia tra imputazione formale del reddito e disponibilità economica sostanziale può richiedere interventi probatori e, in alcuni casi, la compensazione delle spese processuali; l'Amministrazione può comunque sostenere l'imputazione ma dovrà confrontarsi con la documentazione probatoria della vittima della frode.
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