Sentenza n. 5025/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 667/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, pubblicata il 24.01.2025, nel giudizio avente R.G. n. 4159/2024, con la quale è stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 667/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite attribuite al procuratore antistatario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 667/2025, che lo aveva condannato al pagamento di 1.000 euro per spese processuali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è stato notificato il 25 settembre 2025. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha disposto, il 29 dicembre 2025, l'ordine di pagamento presso la competente Ragioneria e ha successivamente depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il ricorrente ha quindi riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva attivato il procedimento di pagamento soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nel corso del giudizio l'Amministrazione ha soddisfatto la pretesa all'esecuzione della sentenza, pagando le spese di lite dovute. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente alla statuizione della sentenza della cui esecuzione si chiede tutela.
- Quando l'adempimento dell'amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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