Sentenza n. 13525/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento tacito di accoglimento, da parte del Comune di Marino, dell'istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. presentata da Tower 2 S.r.l. e Iliad Italia S.p.A. il 13.12.2023 (-OMISSIS-) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in Marino, Via -OMISSIS-, ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazioni, nonché il silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di nullaosta del Parco dei Castelli Romani
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e operatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, a seguito della trasposizione di un originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’autorizzazione unica formatasi per silentium sull’istanza presentata dagli operatori per la realizzazione di una stazione radio base. In via preliminare, le amministrazioni e le controinteressate hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire, sostenendo che il ricorrente non avrebbe dimostrato una concreta lesione. Nel merito, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 28 delle norme tecniche di attuazione del PTPR del Lazio e dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, oltre a errore nei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, assumendo che l’impianto fosse incompatibile con il paesaggio degli insediamenti urbani e che non fosse stata dimostrata l’impossibilità di localizzazioni alternative; 2) violazione dell’art. 28 l.r. Lazio 29/1997 e dell’art. 13 l. 394/1991, contestando la possibilità di formazione del silenzio-assenso sul nullaosta del Parco in assenza di un piano di assetto approvato; 3) in via subordinata, violazione delle norme tecniche e del regolamento del Piano di assetto del Parco dei Castelli Romani, sostenendo che la disciplina delle aree contigue avrebbe vietato o comunque impedito l’installazione della stazione radio base.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire del proprietario, in ragione della vicinitas e della prospettazione di possibili pregiudizi alla salute, alla qualità della vita e al paesaggio; la concreta fondatezza di tali pregiudizi appartiene al merito e non incide sull’ammissibilità. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l’art. 28 delle NTA del PTPR, con riguardo al paesaggio degli insediamenti urbani, non contiene divieti di inedificabilità né prescrizioni precettive ricavabili dagli obiettivi della Tabella A. Quanto alla Tabella B, il Collegio ha ritenuto rispettata la condizione secondo cui i tralicci sono consentiti quando non siano diversamente localizzabili, rilevando che la documentazione progettuale e paesaggistica aveva illustrato le esigenze di copertura, il rispetto dei limiti di esposizione, l’inserimento in un contesto urbanizzato e la mitigazione assicurata da edifici e alberature. La scelta localizzativa non è stata ritenuta manifestamente irragionevole. Il secondo motivo è stato respinto perché, anche in assenza di un piano e di un regolamento del parco approvati, l’ente parco conserva l’obbligo di pronunciarsi sulle istanze di nullaosta entro sessanta giorni, facendo riferimento agli strumenti di tutela vigenti, alle misure di salvaguardia e agli atti istitutivi o adottati. Decorso inutilmente il termine, il nullaosta si intende rilasciato. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 17/2016, secondo cui il nullaosta del parco può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 13 l. 394/1991, nonostante l’esclusione generale della tutela ambientale e paesaggistica dall’art. 20 l. 241/1990. Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina delle aree contigue non prevede un divieto espresso per le stazioni radio base, qualificate dal Codice delle comunicazioni elettroniche come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità. Le disposizioni del regolamento del parco invocate dal ricorrente sono state ritenute non pertinenti o riferite ad altri interventi, quali fabbricati, antenne centralizzate per abitazioni o reti accessorie alla viabilità. Inoltre, le misure di salvaguardia applicabili alle aree di ampliamento del parco non vietano l’installazione in aree urbanizzate ricadenti nel paesaggio degli insediamenti urbani e consentono le opere di urbanizzazione. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nel caso concluso mediante formazione del silenzio-assenso.
art. 3, comma 2, d.lgs. 259/2003
preminente interesse generale
Qualifica le infrastrutture di comunicazione elettronica come opere di preminente interesse generale.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
opera di urbanizzazione primaria
Le stazioni radio base sono qualificate come opere di urbanizzazione primaria.
art. 43 d.lgs. 259/2003
anche “su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”
Consente il posizionamento degli impianti di comunicazione elettronica anche in parchi, riserve e territori di protezione esterna, senza che la mera localizzazione in tali aree determini un divieto generalizzato.
art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003
di pubblica utilità ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Qualifica gli impianti di radio-comunicazione come opere di pubblica utilità.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina l’autorizzazione paesaggistica; nel caso concreto il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per l’impianto.
art. 28 NTA del PTPR del Lazio
La disciplina del paesaggio degli insediamenti urbani non contiene, nelle previsioni della Tabella A, divieti di inedificabilità per le stazioni radio base; le prescrizioni della Tabella B sono state ritenute rispettate mediante la documentazione sulle alternative localizzative, sull’impatto e sulle misure di mitigazione.
art. 13 l. 394/1991
decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato
Il nullaosta dell’ente parco deve essere rilasciato entro sessanta giorni e può formarsi per silenzio-assenso anche in assenza di un piano e di un regolamento del parco approvati.
artt. 11 e 12 l. 394/1991
La mancata approvazione del piano e del regolamento del parco non esclude l’obbligo dell’ente parco di esprimersi sulle istanze di nullaosta, utilizzando gli strumenti di tutela vigenti.
art. 20 l. 241/1990
L’esclusione della tutela ambientale e paesaggistica dal silenzio-assenso generale non comporta l’abrogazione implicita del distinto silenzio-assenso previsto dall’art. 13 l. 394/1991 per il nullaosta del parco.
art. 28 l.r. Lazio 29/1997
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale dei parchi; non è stato ritenuto ostativo all’installazione della stazione radio base.
art. 82 l.r. Lazio 14/2021
Per le aree di ampliamento del perimetro del parco stabilisce, fino all’approvazione del piano, l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla disciplina regionale, con il regime specifico delle aree urbanizzate.
art. 7, comma 4, lett. a), n. 2, l.r. Lazio 29/1997
Per le aree urbanizzate ricadenti nei paesaggi degli insediamenti urbani richiama le misure di salvaguardia delle zone B, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e idonee a consentire opere di urbanizzazione.
art. 8 l.r. Lazio 29/1997
Disciplina le misure di salvaguardia applicabili alle aree del parco; secondo il TAR non vieta l’edificazione di stazioni radio base nelle aree urbanizzate considerate.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- La vicinitas del proprietario o residente rispetto a una stazione radio base, accompagnata dalla prospettazione di possibili pregiudizi alla salute, alla qualità della vita o al paesaggio, è sufficiente a radicare legittimazione e interesse a ricorrere; l’effettiva sussistenza e la prova concreta del pregiudizio attengono al merito e non all’ammissibilità dell’azione.
- Le stazioni radio base sono opere di preminente interesse generale, opere di urbanizzazione primaria e opere di pubblica utilità; sono pertanto compatibili, in linea generale, con le destinazioni urbanistiche e non possono essere assoggettate a divieti comunali tassativi e generalizzati di localizzazione.
- Le previsioni di obiettivo contenute nella Tabella A dell’art. 28 delle NTA del PTPR del Lazio, relative al paesaggio degli insediamenti urbani, non hanno autonoma valenza precettiva e non introducono divieti di inedificabilità per le stazioni radio base; le prescrizioni della Tabella B richiedono invece una valutazione documentata delle alternative localizzative, dell’impatto paesaggistico e delle misure di mitigazione.
- Anche in assenza di un piano e di un regolamento del parco approvati, l’ente parco deve pronunciarsi sulle istanze di nullaosta entro sessanta giorni, applicando gli atti istitutivi, gli strumenti di tutela vigenti, le misure di salvaguardia e gli strumenti paesaggistici o urbanistici applicabili; decorso inutilmente il termine, il nullaosta può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 13 l. 394/1991.
- La disciplina delle aree contigue o delle misure di salvaguardia del parco non impedisce l’installazione di stazioni radio base in assenza di un espresso divieto specifico, poiché tali impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità; non è consentito ricavare un divieto generalizzato da disposizioni riferite ad altri interventi edilizi o a reti accessorie alla viabilità.
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