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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 14 luglio 2025, n. 549, che ha respinto l’appello proposto da Montante Luigi avverso la sentenza del T.A.R. Palermo 27 ottobre 2022, n. 3018.

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR Palermo relativa al diniego comunale della concessione edilizia e alla proroga delle misure di salvaguardia urbanistica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del CGARS deducendo, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., tre profili: un errore di fatto derivante dalla supposizione dell'inesistenza di documenti che avrebbero smentito la nota assessoriale secondo cui gli elaborati del PRG erano stati trasmessi entro l'anno dalla pubblicazione del piano; un errore di fatto per travisamento della nota comunale del 6 novembre 2015, che secondo il ricorrente riguardava soltanto l'avvio della consultazione VAS e non la trasmissione degli elaborati urbanistici; l'omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione della produzione documentale relativa all'istanza di accesso e alla nota assessoriale di riscontro. Il ricorrente sosteneva inoltre che l'approvazione del nuovo PRG non escludesse l'interesse alla decisione, anche in prospettiva risarcitoria, e che la nota comunale con la formula "al momento non può che esprimersi parere negativo al rilascio" avesse natura sospensiva, anziché costituire un diniego definitivo.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile la revocazione. In primo luogo ha rilevato che la sentenza revocanda era sorretta da un'autonoma ratio decidendi non specificamente colpita dai motivi di revocazione: l'intervenuta approvazione del nuovo PRG, del quale l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in caso di eventuale annullamento degli atti impugnati, incideva sull'interesse alla decisione; inoltre, il ricorrente non aveva impugnato il PRG né aveva chiarito la compatibilità del progetto con esso, mentre il nuovo strumento urbanistico collocava le particelle principalmente in zone agricole non edificabili, in parte in zona C.2.1 e in parte su una strada di previsione. Anche l'eventuale accertamento degli errori denunciati non avrebbe quindi potuto modificare il dispositivo, perché la decisione sarebbe rimasta fondata sulla ratio non censurata. In secondo luogo, il Collegio ha escluso la configurabilità dell'errore revocatorio, poiché la questione della trasmissione degli elaborati urbanistici e del contenuto della nota comunale era stata espressamente dedotta e discussa nel giudizio di appello e aveva richiesto una valutazione del giudice. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso e non può investire l'attività valutativa su fatti oggettivamente percepiti dal giudice. La declaratoria di inammissibilità nella fase rescindente ha impedito il passaggio alla fase rescissoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Assessorato, mentre nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In conclusione, ai fini della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore deve essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività

    L'errore di fatto revocatorio è ammissibile soltanto quando cada su un punto non controverso e non coinvolga la valutazione giudiziale di fatti o situazioni processuali correttamente percepiti nella loro oggettività.

  • art. 55, comma 7, d.lgs. n. 104/2010

    L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente si è costituito ai sensi dell’art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e ha, poi, depositato memoria.

    La norma è richiamata per qualificare la costituzione dell'amministrazione nel giudizio; il testo non espone ulteriori profili interpretativi o applicativi decisivi.

  • art. 12, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 380/2001

    E così non è nel caso in esame, dato che, anche a esaminare l’altra questione sulla sussistenza del presupposto di cui all’art. 12, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001 [...] e quand'anche si riscontrasse la sussistenza dell’errore revocatorio, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all'affermazione non censurata, in quanto idonea ex se a sorreggere la statuizione del Giudice d’appello.

    Anche un eventuale errore relativo ai presupposti urbanistico-edilizi non sarebbe decisivo, perché la sentenza resterebbe sorretta da una distinta ratio non censurata.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito abbia definito il processo.

    È punto controverso non solo il fatto oggetto di effettivo confronto tra le parti, ma anche il fatto prospettato nel processo e divenuto per ciò solo controvertibile, tale da poter essere oggetto della decisione, esplicita o implicita.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando l'errore denunciato riguarda un fatto controverso o controvertibile, già introdotto nel processo e oggetto, esplicito o implicito, della valutazione giudiziale.
  • Ai fini dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata della realtà processuale e non può investire l'attività valutativa del giudice su fatti correttamente percepiti nella loro oggettività.
  • La revocazione è inammissibile quando il vizio dedotto non è decisivo, perché la sentenza impugnata è sorretta da un'autonoma ratio decidendi non attinta dai motivi revocatori e idonea da sola a giustificare il dispositivo.
  • La declaratoria di inammissibilità della revocazione nella fase rescindente impedisce il passaggio alla fase rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoPiani regolatori e variantiTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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