Sentenza del 15/02/2017 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRAP - Soggetti passivi -Mediatori, agenti di commercio e promotori finanziari - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRAP di un mediatore, agente di commercio o promotore finanziario. In particolare, il contribuente utilizzava un magazzino di circa 130 mq per custodire resi di riviste e pubblicazioni connessi alla propria attività di rappresentante di commercio. L'Amministrazione riteneva che la disponibilità di tale locale, anche in ragione della sua ampia superficie, dimostrasse l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Il punto controverso era quindi stabilire se la sola presenza del deposito fosse sufficiente a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'IRAP.
La decisione
La sentenza ha escluso che la sola disponibilità di un locale adibito a deposito di beni di terzi, anche se di ampia superficie, sia sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Il magazzino, utilizzato esclusivamente per custodire i resi relativi all'attività di rappresentante di commercio, non integra di per sé il presupposto impositivo dell'IRAP. Occorre una valutazione complessiva dell'organizzazione dell'attività e dell'eventuale impiego di beni strumentali o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, ossia mediante un apparato organizzativo autonomo rispetto all'attività personale del professionista o dell'agente. La mera disponibilità di un deposito non è sufficiente, se non è accompagnata da ulteriori elementi organizzativi rilevanti.
Massime di principio
- Per gli agenti, mediatori e promotori finanziari, la soggezione a IRAP non deriva automaticamente dalla disponibilità di locali o beni strumentali, ma richiede la verifica concreta dell'esistenza di un'organizzazione autonoma.
- Un magazzino utilizzato soltanto per custodire beni o resi collegati all'attività può essere considerato uno strumento funzionale ordinario e non necessariamente indice di autonoma organizzazione, anche se ha una superficie significativa.
- La valutazione deve essere complessiva e considerare, tra gli altri elementi, dipendenti o collaboratori, entità e natura dei beni strumentali, costi sostenuti e grado di autonomia dell'apparato organizzativo.
- L'onere di dimostrare la presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione non può essere assolto facendo riferimento a un solo elemento isolato, come la dimensione del locale.
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