Ordinanza n. 1130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00078/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare di reiezione pronunciata dal TAR, chiedendone la riforma. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che l'istanza cautelare era riferita a una questione interpretativa concernente un'istanza presentata dalla parte privata e il tenore complessivo dell'avviso pubblicato con decreto dirigenziale n. 131 del 2024. L'appellante aveva prospettato un periculum in mora collegato a ragioni di sicurezza della navigazione, ma senza indicare una puntuale situazione di urgenza. I profili relativi al fumus boni iuris sono stati lasciati impregiudicati, in quanto da approfondire nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., ha respinto l'appello cautelare, confermando implicitamente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. La decisione è fondata sull'insufficiente allegazione del periculum in mora: la generica invocazione di esigenze di sicurezza della navigazione non dimostra una situazione concreta, attuale e puntuale di urgenza idonea a giustificare la misura cautelare. Il Collegio non ha definito i profili di fumus boni iuris, riservandone l'approfondimento al giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi, legati alla particolarità della questione interpretativa dell'istanza e al complessivo tenore dell'avviso richiamato.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale il Collegio ha respinto l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
d.d. n. 131 del 2024
Avviso pubblicato il cui tenore complessivo rileva per la particolare questione interpretativa sottostante all'istanza della parte privata; l'ordinanza non ne definisce nel merito l'interpretazione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la misura non può essere concessa quando il periculum in mora sia dedotto mediante il richiamo generico a esigenze di sicurezza, senza l'indicazione di una situazione concreta, puntuale e urgente.
- Il giudice cautelare può respingere l'appello per carenza di periculum in mora senza definire i profili di fumus boni iuris, quando questi richiedano un approfondimento riservato alla fase di merito.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando la controversia presenti una particolare questione interpretativa derivante dal tenore complessivo dell'avviso amministrativo rilevante.
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