Cassazione Civile, Ordinanza n. 30782/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione di costi relativi ad operazioni commerciali degli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, ritenute inesistenti dall'Amministrazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio dichiarandolo tardivo, limitandosi ad affermare che l'appello era stato proposto "oltre i termini indicati dalla legge". L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul termine e sulle modalità di proposizione dell'appello nel processo tributario e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto tardivo l'appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'intimato non ha resistito.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché la formula utilizzata non consentiva di comprendere se la tardività fosse riferita alla notificazione dell'appello o alla costituzione in giudizio, né dava conto dell'iter logico seguito. Ha inoltre rilevato che dagli atti risultavano elementi idonei a dimostrare la tempestività sia della notificazione dell'appello sia del deposito presso la segreteria della CTR. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per censurare la ritenuta tardività dell'appello nel processo tributario.
art. 38, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in tema di termini e modalità del giudizio tributario di impugnazione.
art. 53, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente quale norma regolatrice dell'appello nel processo tributario.
art. 327, primo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di tardività dell'impugnazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione integra nullità se la motivazione è solo apparente.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
Parametro della motivazione della sentenza nel processo tributario; la sua violazione è ravvisata quando il giudice non espone le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo quale parametro di correttezza della decisione rispetto alla domanda e alle eccezioni.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte lo indica come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per verificare la tempestività del deposito dell'appello presso la segreteria della CTR.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione né l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all'interprete il compito di colmare le lacune con congetture.
- Nel processo tributario, la declaratoria di tardività dell'appello deve essere sorretta da una motivazione chiara e specifica, che indichi se la tardività riguardi la notificazione dell'impugnazione o la sua costituzione in giudizio.
- La nullità per motivazione apparente ricorre anche quando la formula decisoria non consente di comprendere le ragioni concrete del superamento del termine, essendo equiparabile, per funzione, all'assenza di motivazione.
- La tempestività della notificazione può essere provata, tra l'altro, mediante la distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale recante il timbro datario; il deposito dell'appello è tempestivo se effettuato entro il termine processuale previsto.
- Quando la Corte di cassazione accerta la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la questione processuale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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