Sentenza del 10/07/2018 n. 1373 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Rimborsi - Termini decadenza - Versamento tramite ravvedimento operoso - Decorrenza dalla data del versamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di somme versate a titolo di IRPEG/IRES per gli anni 2001-2004, che l'A.S.L. riteneva indebitamente corrisposte in misura integrale anziché con l'aliquota agevolata prevista per gli enti ospedalieri dall'art. 5 del D.P.R. n. 601/1973. Il punto controverso concerneva il termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso delle somme versate il 20 luglio 2001, il 30 novembre 2001 e il 22 luglio 2002, nonché del successivo versamento integrativo eseguito mediante ravvedimento operoso il 2 dicembre 2002. L'Agenzia sosteneva che i versamenti dovessero essere considerati unitariamente e che non fosse possibile imputare il versamento da ravvedimento alla sola differenza d'imposta, così da eludere la decadenza. L'A.S.L. sosteneva invece che, per il versamento effettuato mediante ravvedimento, il termine decorresse autonomamente dalla data del ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione aveva stabilito che la decadenza dal termine per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, perché riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti. Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tardive le richieste relative ai versamenti del 20 luglio 2001 e del 30 novembre 2001, essendo stata presentata l'istanza il 4 agosto 2006, oltre il termine di 48 mesi. Ha invece ritenuto tempestiva la richiesta relativa al versamento eseguito mediante ravvedimento operoso il 22 luglio 2002, considerando autonomamente la relativa data di versamento ai fini della decorrenza del termine. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle della fase di Cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre accessori. Il rimborso è stato quindi riconosciuto limitatamente alle somme per le quali l'istanza era tempestiva, incluso il versamento effettuato mediante ravvedimento operoso.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento. Per il versamento eseguito mediante ravvedimento operoso, il termine decorre dalla data di tale versamento.
Art. 2969 del codice civile
La decadenza prevista da norme inderogabili e sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in appello.
Art. 5 del D.P.R. n. 601/1973
Prevede il regime di aliquota agevolata applicabile agli enti ospedalieri e ha costituito il fondamento della richiesta di rimborso della maggiore imposta versata.
Art. 6 del D.P.R. n. 601/1973
È richiamato dalla contribuente in relazione all'applicazione dell'aliquota agevolata e alla quantificazione della differenza d'imposta oggetto della richiesta di rimborso.
Massime di principio
- Il termine decadenziale per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato decorre, di regola, dalla data del singolo versamento.
- Quando viene effettuato un versamento mediante ravvedimento operoso, esso può costituire un versamento autonomo ai fini della decorrenza del termine per il rimborso; il termine decorre dalla data del ravvedimento, se la richiesta riguarda specificamente quella somma.
- Non è possibile utilizzare un versamento successivo per riaprire o prorogare il termine già scaduto relativo a versamenti precedenti, salvo che il versamento successivo rappresenti una distinta somma autonomamente rimborsabile.
- La decadenza dal termine per proporre l'istanza di rimborso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni fase del processo e non richiede necessariamente un'eccezione tempestiva dell'amministrazione finanziaria.
- È importante indicare analiticamente nell'istanza ogni versamento e la relativa data, distinguendo le somme originarie da quelle versate successivamente mediante ravvedimento operoso.
- Il riconoscimento del rimborso può essere limitato alle sole somme per le quali l'istanza è stata presentata entro il termine previsto, anche quando la richiesta complessiva riguarda più annualità e più versamenti.
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