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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33439/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA chiesto da una società per l'anno 2007. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo la società non operativa, perché l'area P.I.P. in cui era ricompreso il lotto assegnato per costruire la sede dell'attività commerciale era stata sequestrata nell'ambito di un procedimento penale. In appello, la CTR aveva accolto il gravame dell'Agenzia, ritenendo vincolante un precedente giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una domanda di disapplicazione della disciplina antielusiva dell'art. 30 l. n. 724/1994, giudicato che aveva negato il riconoscimento della disapplicazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che il giudicato tributario richiamato dalla CTR non poteva essere considerato vincolante nel presente giudizio perché successivamente una sentenza penale irrevocabile aveva assolto gli amministratori della società per insussistenza dei fatti contestati, con revoca del sequestro dell'area; di conseguenza, veniva meno il presupposto fattuale su cui si fondava il precedente giudicato tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva attribuito efficacia di giudicato esterno a una sentenza tributaria che si fondava sull'assunto dell'abuso del diritto e del coinvolgimento degli amministratori in fatti penalmente rilevanti, ma non aveva considerato che tale presupposto era stato successivamente smentito da una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, con conseguente venir meno della base fattuale del giudicato richiamato. Inoltre, la Corte ha richiamato la recente giurisprudenza della CGUE e della Cassazione sulla disciplina delle società non operative, affermando che l'art. 30 l. n. 724/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui fa dipendere la perdita del diritto al credito IVA dal mancato raggiungimento di soglie di ricavi, salva l'ipotesi di frode o abuso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi enunciati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è vincolante solo nei limiti del fatto e del presupposto che ne sorreggono; se il fondamento fattuale viene successivamente meno per effetto di una pronuncia irrevocabile, la sua efficacia non può essere automaticamente estesa al nuovo giudizio.

  • art. 30 della legge n. 724 del 1994

    comma 1; commi 1 e 2; comma 4 bis

    La norma sulle società non operative non può essere applicata in modo da negare il diritto al rimborso o alla detrazione IVA per il solo mancato superamento di soglie di ricavi; la sua disapplicazione è imposta nei limiti indicati dal diritto unionale, salvo situazioni di frode o abuso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Il motivo è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi effettui operazioni imponibili anche se di valore inferiore a una soglia nazionale parametrata ai ricavi ragionevolmente attesi.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    Osta a una disciplina nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle.

  • art. 273 direttiva 2006/112/CE

    Consente agli Stati membri misure di contrasto per l'esatta riscossione dell'IVA, ma tali misure non possono eccedere quanto necessario né compromettere il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • In tema di giudicato esterno, la preclusione opera solo se permane il medesimo presupposto fattuale e giuridico su cui la precedente decisione si è formata; se tale presupposto viene successivamente escluso da un accertamento irrevocabile, il giudicato non può essere invocato in modo automatico nel nuovo processo.
  • In materia di società non operative, la disciplina interna che collega la perdita del credito o della detrazione IVA al mancato raggiungimento di una soglia di ricavi è incompatibile con la direttiva IVA nella parte in cui non sia sorretta da una concreta verifica di frode o abuso.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta e non può essere limitato da criteri meramente quantitativi sul volume delle operazioni, salvo prova di un uso fraudolento o abusivo del diritto.
  • Le misure nazionali dirette a contrastare fenomeni elusivi o a garantire l'esatta riscossione dell'IVA devono rispettare i principi di neutralità e proporzionalità e non possono tradursi in una presunzione assoluta di non spettanza del credito IVA.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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