Cassazione Civile, Ordinanza n. 28932/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente impugnava, fino in Cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso avvisi di accertamento ICI per le annualità 2006-2011 emessi da un Comune su terreni di sua proprietà. Con il primo motivo deduceva la violazione della disciplina sulle aree edificabili, sostenendo che gli atti fossero illegittimi perché il Comune non gli aveva comunicato il cambio di destinazione d'uso dei terreni secondo il PRG. Con il secondo, terzo e quarto motivo lamentava la violazione delle norme sull'ICI e sull'art. 817 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo che i terreni dovessero essere qualificati come pertinenze della sua abitazione principale in quanto vi insistevano manufatti e impianti a servizio dell'immobile, e che la presenza di uliveti non escludesse tale vincolo. Con il quinto motivo contestava la stima del valore venale dei terreni ai fini ICI, deducendo che la comparazione fosse stata effettuata con compravendite anteriori alle annualità accertate e relative a zone non omogenee.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in caso di variazioni urbanistiche e area divenuta edificabile, l'obbligazione ICI sorge per effetto dello strumento urbanistico adottato e non è subordinata a una comunicazione o notifica del Comune, restando comunque fermo l'obbligo dichiarativo del contribuente. Ha respinto anche i motivi sulla pertinenzialità, richiamando l'orientamento per cui l'esclusione dall'ICI dell'area pertinenziale richiede un vincolo di asservimento effettivo, stabile e oggettivo, tale da sterilizzare lo ius edificandi; nel caso concreto la CTR aveva accertato, con valutazione di fatto adeguatamente motivata, che i terreni erano coltivati a uliveto, privi di manufatti e separati dall'abitazione da una strada comunale, escludendo quindi la pertinenza. Le ulteriori censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili per doppia conforme. È stato infine respinto il motivo sul valore imponibile, perché la stima comunale risultava coerente con i parametri legali dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e le contestazioni sulla comparabilità delle aree erano censure di merito non proponibili in cassazione, oltre che soggette anch'esse al regime della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Delimita i vizi deducibili in cassazione; le doglianze di merito o di omesso esame, in presenza di doppia conforme, sono inammissibili se non è allegata la diversità delle rationes fattuali dei due gradi di merito.
art. 31, comma 20, L. n. 289/2002
La mancata comunicazione del cambio di destinazione urbanistica non esclude l'obbligo del contribuente di corrispondere l'imposta sulle aree edificabili.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
«presupposto dell'imposta ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili... siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati...»
Individua il presupposto impositivo dell'ICI nel possesso di fabbricati e aree fabbricabili.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
«per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza...»
L'area pertinenziale del fabbricato è attratta nel regime del bene principale e non è autonomamente tassabile, ma solo se ricorrono i presupposti della pertinenza civilistica.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
«per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi...»
L'area fabbricabile è, in via generale, imponibile ai fini ICI secondo la destinazione urbanistica.
art. 817 c.c.
La pertinenza richiede una destinazione effettiva e concreta di un bene al servizio o ornamento di un altro; occorre un vincolo oggettivo e funzionale, stabile e non meramente materiale o revocabile ad libitum.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10
Permane l'obbligo dichiarativo del contribuente anche quando manchi la comunicazione comunale sulle variazioni urbanistiche.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12-ter
Richiamato in continuità con l'orientamento sull'obbligo dichiarativo anche in materia IMU.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
Il valore venale delle aree fabbricabili va determinato sulla base dei parametri legali, tra cui zona territoriale, indice edificatorio, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma di conversione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini ICI, l'area che lo strumento urbanistico destina all'edificazione è in linea di principio imponibile, e l'eventuale omissione di comunicazioni da parte del Comune non sospende né esclude l'obbligo tributario del contribuente.
- L'esenzione o non imponibilità dell'area quale pertinenza di un fabbricato richiede la prova rigorosa di un vincolo di asservimento effettivo, stabile e oggettivo, desumibile da concreti elementi fattuali; non basta un mero collegamento materiale o la semplice destinazione di fatto invocata in giudizio.
- Quando nella medesima area coesistono astratta edificabilità e dedotta pertinenzialità, prevale la non autonoma tassabilità solo se la pertinenza sia concretamente idonea a sterilizzare in modo stabile lo ius edificandi; in mancanza, resta ferma l'imponibilità come area fabbricabile.
- La qualificazione di un bene come pertinenza e la verifica della sua concreta destinazione al servizio del bene principale sono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non illogica.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non viene specificamente allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La contestazione del valore venale di aree fabbricabili deve confrontarsi con i parametri legali dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992; le censure che mirano a una diversa valutazione del compendio istruttorio o della comparabilità delle aree attengono al merito e non sono, di regola, scrutinabili in sede di legittimità.
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