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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16258/2020 del 29/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava il calcolo della pensione di vecchiaia in convenzione internazionale e chiedeva la ricostituzione e il pagamento delle differenze pensionistiche maturate. Le questioni principali riguardavano il termine di prescrizione da applicare alle rate non liquidate: la Corte d'appello aveva applicato un termine quinquennale in parte in dipendenza della disciplina introdotta dall'art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970 (modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011), mentre il ricorrente deduceva che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 69/2014, tale disciplina transitoria non poteva retroagire ai giudizi instaurati prima del 6/7/2011 e che, conseguentemente, dovesse applicarsi la disciplina previgente (art. 2946 c.c. e principi giurisprudenziali sulla non liquidità delle prestazioni previdenziali). Inoltre il ricorrente lamentava l'omessa applicazione dell'art. 416 c.p.c. e censurava la tempestività dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'INPS in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi connessi. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 47 bis (termine quinquennale) può trovare applicazione solo per il periodo successivo al 6/7/2011 in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2014, la quale ha dichiarato incostituzionale la previsione che estendesse l'applicazione anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha poi precisato che le componenti essenziali delle rate di prestazioni previdenziali non liquidate non sono creditivamente "liquide" ai sensi dell'art. 2948 c.c., per cui si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e non il termine quinquennale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione perché riscontri la fattispecie alla luce dei principi indicati e valuti anche la condotta processuale dell'INPS e la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Riferimento alla disciplina previgente della prescrizione ordinaria (decennale) che deve applicarsi ai crediti derivanti da prestazioni previdenziali non liquidate quando non sussiste liquidità del credito.

  • art. 2948 c.c.

    L'articolo presuppone la liquidità del credito; la Corte ha ritenuto che le rate previdenziali non liquidate non soddisfano il requisito della liquidità, per cui l'art. 2948 non è applicabile per fissare termini brevi di prescrizione.

  • art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970

    Introduceva un termine quinquennale di prescrizione per alcune materie previdenziali; la Corte ha stabilito che, per effetto della sentenza costituzionale n. 69/2014, la sua applicazione non può estendersi ai giudizi pendenti anteriori al 6/7/2011.

  • art. 38, comma 1, lett. d) d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Norma che ha apportato la modifica al d.P.R. n. 639/1970 mediante l'introduzione dell'art. 47 bis; la relativa applicazione retroattiva ai giudizi pendenti è stata dichiarata incostituzionale nella parte transitoria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 69/2014

    La sentenza ha rilevato il "vulnus arrecato al principio dell'affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che estendesse l'applicazione della nuova disciplina transitoria ai giudizi già pendenti, limitando l'effetto delle nuove norme al periodo successivo alla loro entrata in vigore (6/7/2011).

  • R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129

    si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"

    La disposizione riconosce un termine quinquennale per le rate "non riscosse" a favore dell'istituto, ma la giurisprudenza della Corte ha interpretato la nozione di "liquidità" restrittivamente, ritenendo che molte componenti delle prestazioni previdenziali non siano "liquide" e conseguentemente ricadano nella prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    Norma che disciplina il mutamento del regime di prescrizione in corso di rapporto; la Corte ha ritenuto non rilevante l'applicazione di tale disposizione nel caso concreto, poiché la nuova disciplina quinquennale si applica solo dal 6/7/2011 e il ricorso era stato proposto anteriormente.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per omissione, ma la Corte ha trattato congiuntamente i motivi dedotti e si è pronunciata sull'erronea applicazione della prescrizione e sulla necessità di riesame da parte della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Se una nuova disciplina del termine di prescrizione è stata introdotta per legge, va verificato se la sua efficacia è limitata alle situazioni insorte dopo la data di entrata in vigore; norme transitorie che estendono l'applicazione ai giudizi pendenti possono essere dichiarate incostituzionali per violazione del principio di affidamento.
  • Le rate di prestazioni previdenziali non liquidate sono, in genere, considerate non "liquide" ai fini dell'art. 2948 c.c.; ciò comporta l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e non del più breve termine quinquennale, salvo che non sia dimostrabile la liquidità effettiva del credito.
  • Il dies a quo della prescrizione per prestazioni periodiche va valutato in funzione della liquidità ed esigibilità del credito: occorre determinare quando il credito è effettivamente divenuto liquidabile e riscuotibile.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere rilevate tempestivamente dalla parte resistente; la condotta processuale (costituzione tardiva, mancata eccezione) può influire sulla valutazione della decorrenza o dell'operatività della prescrizione.
  • In casi analoghi è opportuno verificare l'interazione fra disposizioni legislative nuove, pronunce costituzionali e consolidata giurisprudenza di legittimità per stabilire quale regime prescrizionale sia applicabile al periodo oggetto di domanda.

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