Sentenza n. 1656/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di risoluzione della convenzione per la gestione di un campo sportivo comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione sportiva ha impugnato la determina con cui il Comune ha disposto la risoluzione della convenzione di affidamento in gestione del campo sportivo polivalente, motivata dal mancato versamento dei canoni ricognitori relativi agli anni 2022 e 2023, previsti dalla convenzione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere perso l’interesse alla restituzione dell’impianto, ma ha sostenuto la permanenza di un interesse strumentale all’annullamento dell’atto ai fini di successive azioni risarcitorie e ha chiesto anche il risarcimento dei danni davanti al TAR. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata impugnazione di successive determinazioni, nonché l’inammissibilità della domanda risarcitoria perché proposta con semplice memoria e non mediante ricorso o motivi aggiunti notificati. All’udienza il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, considerando la causa petendi e l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, indipendentemente dalla prospettazione delle parti e dalla fondatezza della domanda. La controversia riguarda la risoluzione di una convenzione qualificata come accordo di diritto privato tra il Comune e l’associazione per la fruizione di un impianto sportivo, adottata in ragione dell’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni. L’attività comunale è quindi riconducibile all’esercizio di prerogative negoziali proprie di un rapporto paritetico e non alla spendita di un potere amministrativo autoritativo. La posizione dell’associazione è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della presente domanda
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, purché la sottoponga previamente al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, senza che assumano rilievo decisivo la qualificazione prospettata dalle parti o la fondatezza della domanda.
- Le controversie relative alla risoluzione di una convenzione di diritto privato stipulata tra un’amministrazione e un soggetto privato per la gestione o fruizione di un impianto pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la risoluzione è fondata sull’inadempimento di obbligazioni contrattuali.
- Quando l’amministrazione agisce, nell’ambito di un rapporto convenzionale paritetico, esercitando prerogative negoziali e non poteri autoritativi, la posizione del privato coinvolto ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
- La declinatoria della giurisdizione amministrativa consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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