Corte di giustizia, Sentenza C-771/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2024. — Bundesarbeitskammer e a. contro HDI Global SE e MS Amlin Insurance SE. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien e Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Articolo 12 – Diritto di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Articolo 17 – Insolvenza dell’organizzatore di viaggi – Garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate – Livello elevato di protezione del consumatore – Principio della parità di trattamento. — Cause riunite C-771/22 e C-45/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la garanzia per insolvenza prevista per i pacchetti turistici non riguarda solo i casi in cui il viaggio non si svolge per insolvenza dell’organizzatore. Essa copre anche il rimborso dovuto al viaggiatore che abbia risolto il contratto per circostanze straordinarie, se l’organizzatore fallisce prima di restituire le somme dovute. La soluzione vale anche per i crediti di rimborso già sorti prima dell’insolvenza.
Protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi: la garanzia ex articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2015/2302 copre anche il rimborso dovuto al viaggiatore che abbia risolto il pacchetto per circostanze inevitabili e straordinarie prima dell’insolvenza dell’organizzatore.
La questione giuridica
Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 copra solo i pagamenti non rimborsati perché il pacchetto non è stato eseguito a causa dell’insolvenza dell’organizzatore, oppure anche i crediti di rimborso sorti quando il viaggiatore ha legittimamente risolto il contratto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, per circostanze inevitabili e straordinarie, ma l’organizzatore è divenuto insolvente dopo la risoluzione e prima del rimborso; e, nella causa C-771/22, se tale copertura sussista anche quando l’insolvenza sia collegata alle medesime circostanze straordinarie.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che la garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi copre anche i crediti di rimborso del viaggiatore sorti quando questi abbia risolto il contratto di pacchetto turistico, prima dell’insolvenza, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, per circostanze inevitabili e straordinarie, se il rimborso integrale non sia stato ancora effettuato al momento dell’insolvenza. La Corte fonda la soluzione sul testo, sul contesto, sull’obiettivo di elevata protezione del consumatore e sul principio di parità di trattamento, escludendo un’interpretazione che ridurrebbe la tutela rispetto alla direttiva 90/314 e svuoterebbe di effetto utile il diritto al rimborso previsto dall’articolo 12.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302
- Allegato I, parti A e B, della direttiva (UE) 2015/2302
- Direttiva 90/314/CEE
- Articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 90/314/CEE
- Articolo 7 della direttiva 90/314/CEE
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi e rimborso dopo risoluzione del pacchetto turistico
La Corte di giustizia, Seconda Sezione, ha deciso su due rinvii pregiudiziali riuniti, provenienti da Austria e Belgio, concernenti l’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 in combinazione con il diritto di risoluzione del viaggiatore previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva. Le controversie riguardavano il rifiuto degli assicuratori degli organizzatori di viaggi falliti di rimborsare somme già pagate dai viaggiatori.
Fatti e procedimenti principali
Nel procedimento C-771/22, la Bundesarbeitskammer, subentrata nei diritti di un viaggiatore, agiva contro HDI Global SE, assicuratore dell’organizzatore Flamenco. Il viaggiatore aveva pagato integralmente un pacchetto turistico per Las Palmas, quindi aveva risolto il contratto nel marzo 2020 a causa delle avvertenze connesse alla COVID-19; il fallimento dell’organizzatore è stato dichiarato solo successivamente. Nel procedimento C-45/23, A, B, C e D avevano acquistato un pacchetto per Punta Cana, poi rinviato per la pandemia; essi avevano risolto il contratto nel 2020 per il persistere dell’emergenza sanitaria, ma l’organizzatore Exclusive Destinations è fallito prima di rimborsarli, e l’assicuratore MS Amlin Insurance SE ha negato la copertura.
Questioni sottoposte alla Corte
I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza, se la garanzia contro l’insolvenza prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 copra anche:
- i rimborsi dovuti al viaggiatore che abbia risolto il contratto prima dell’insolvenza per circostanze inevitabili e straordinarie;
- i medesimi rimborsi quando l’insolvenza sopravvenga dopo la risoluzione ma prima del pagamento;
- nella causa austriaca, anche l’ipotesi in cui l’insolvenza sia causalmente collegata alle stesse circostanze straordinarie che hanno giustificato la risoluzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, che riconosce al viaggiatore il diritto di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie e gli attribuisce il rimborso integrale entro 14 giorni. Richiama inoltre l’articolo 17, paragrafo 1, che impone agli organizzatori di fornire una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori se i servizi non sono eseguiti a causa dell’insolvenza, nonché i paragrafi 2, 4 e 5 del medesimo articolo. Sono inoltre valorizzati il considerando 39, sul pieno livello di protezione dei viaggiatori, e il considerando 40, sulla copertura degli importi prevedibili e ragionevolmente stimabili. La Corte considera anche la direttiva 90/314/CEE, in particolare l’articolo 7, e gli obiettivi di protezione del consumatore desumibili dagli articoli 114 TFUE, 169 TFUE e 38 della Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte rileva anzitutto che il tenore letterale dell’articolo 17, paragrafo 1, non è univoco: l’espressione "servizi pertinenti" potrebbe riferirsi ai soli servizi turistici non eseguiti per insolvenza, ma potrebbe anche avere una portata più ampia e comprendere i rimborsi dovuti dopo una risoluzione legittima del contratto.
Sul contesto, la Corte osserva che l’articolo 17, paragrafi 4 e 5, e il considerando 39 possono apparentemente avvalorare una lettura più restrittiva, ma gli stessi considerando indicano che i viaggiatori devono essere "pienamente protetti" e che la garanzia deve coprire il rimborso di "tutte le somme pagate". Il considerando 40 conferma che la garanzia deve coprire l’importo prevedibile dei pagamenti che subiscono le conseguenze dell’insolvenza, formula che include anche i rimborsi dovuti a seguito di una risoluzione anteriore all’insolvenza. Inoltre, l’articolo 5 e l’allegato I informano il viaggiatore che, se l’organizzatore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati, senza distinguere tra crediti da mancata esecuzione e crediti da rimborso successivi a risoluzione.
Quanto agli obiettivi della direttiva, la Corte sottolinea che essa mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e a migliorare la tutela già esistente nella direttiva 90/314/CEE. Un’interpretazione restrittiva dell’articolo 17 priverebbe di effetto utile il diritto al rimborso previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, e potrebbe dissuadere il viaggiatore dall’esercitare il diritto di risoluzione. Inoltre, essa ridurrebbe la protezione rispetto alla disciplina previgente, che la giurisprudenza aveva interpretato in senso ampio quanto alla garanzia contro l’insolvenza.
La Corte chiarisce infine che, alla luce del principio di parità di trattamento, il viaggiatore che non ottiene il rimborso dopo aver risolto il contratto prima dell’insolvenza si trova in una situazione comparabile a quella del viaggiatore il cui pacchetto non è eseguito a causa dell’insolvenza: in entrambi i casi vi è un identico rischio di perdita finanziaria. Non emerge alcuna giustificazione obiettiva per trattare diversamente le due situazioni.
Decisione e dispositivo
La Corte interpreta l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 nel senso che la garanzia in caso di insolvenza si applica quando il viaggiatore abbia risolto il contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e l’organizzatore divenga poi insolvente prima di aver rimborsato integralmente le somme dovute. Alla luce di questa risposta, non è stata ritenuta necessaria una pronuncia sulle ulteriori questioni sollevate nella causa C-771/22.
Principi affermati
La pronuncia afferma che la protezione contro l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi deve coprire non solo i pagamenti non fruiti per mancata esecuzione del pacchetto, ma anche i crediti di rimborso nati da una risoluzione legittima del contratto per circostanze inevitabili e straordinarie, se l’insolvenza interviene prima del rimborso. La Corte privilegia un’interpretazione conforme all’obiettivo di elevata tutela del consumatore e al principio di parità di trattamento, evitando che il viaggiatore perda la protezione proprio nel momento in cui la direttiva gli attribuisce un diritto al rimborso.
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