Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6350/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 4 luglio 2023 che, dopo annullamento parziale su rinvio, aveva attenuato la misura custodiale applicando gli arresti domiciliari con obbligo di "braccialetto elettronico" e divieto di comunicare con terzi non conviventi in relazione ai residui reati di estorsione aggravata e associazione a delinquere finalizzata al gioco d'azzardo illecito aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della misura, rilevando di essere incensurato e di aver avuto in altro procedimento un percorso di attenuazione delle esigenze cautelari; (ii) violazione di legge e mancanza di motivazione circa la necessità delle ulteriori prescrizioni del "braccialetto elettronico" e del divieto di comunicare come limiti alla misura domiciliare.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del tribunale sintetica ma logica e non irragionevole, richiamando che la Corte di legittimità aveva già respinto il ricorso dell'indagato sui reati di estorsione e associazione a delinquere aggravati dall'art. 416-bis, desumendo l'operatività della presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. circa la pericolosità sociale. Pur attenuando la misura alla detenzione domiciliare, il tribunale aveva legittimamente imposto il "braccialetto elettronico" e il divieto di comunicazione con non conviventi come obblighi accessori a tutela delle esigenze cautelari persistenti; il braccialetto è stato qualificato come modalità esecutiva ordinaria degli arresti domiciliari e non come nuova misura coercitiva che richieda motivazione ulteriore. Il ricorso è giudicato infondato anche perché le circostanze favorevoli richiamate dal ricorrente (incensuratezza, comportamento rispetto a misure in altro procedimento) non sono provate e non prevalgono sulla presunzione derivante dalle imputazioni. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato aggravato dal "metodo e dall'agevolazione mafiosa" è stato considerato elemento che contribuisce alla presunzione di pericolosità sociale e alla necessità di misure cautelari restrittive.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Contestazione per il reato di riciclaggio (capo 128) che è stata oggetto di parziale annullamento; comunque rilevante nel quadro complessivo delle imputazioni.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione relativa circa la sussistenza della pericolosità sociale derivante dal tenore delle imputazioni, utilizzata come giustificazione per la persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e

    Criterio di valutazione dei vizi deducibili in cassazione (violazione di legge o vizio di motivazione) è stato applicato per valutare i motivi del ricorso, ritenendoli non sussistenti.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 (Rv. 262600-01)

    Richiamato il principio secondo cui il "braccialetto elettronico" è modalità di esecuzione ordinaria degli arresti domiciliari e non una nuova misura coercitiva che richieda una motivazione aggiuntiva.

Massime di principio

  • Quando le imputazioni comprendono reati aggravati dall'art. 416-bis, può operare una presunzione relativa di pericolosità sociale (art. 275 c.p.p.) che giustifica misure cautelari restrittive o accessori che ne rafforzino l'efficacia.
  • L'imposizione del "braccialetto elettronico" viene considerata dalla giurisprudenza ordinaria una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non un'autonoma misura coercitiva che richieda motivazioni aggiuntive.
  • La presenza di attenuazioni delle misure in altro procedimento o la dichiarata incensuratezza non impediscono che, nel procedimento in esame, il giudice ritenga sussistenti esigenze cautelari sulla base delle imputazioni e della presunzione di pericolosità; tali circostanze devono essere provate e valutate nel contesto specifico.
  • Un ricorso che non dimostri un vizio di legge o un vizio di motivazione grave e rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. può essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla cassa delle ammende.
  • Il giudice del riesame può attenuare la misura custodiale (es. dalla custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari) pur imponendo obblighi accessori utili a preservare le esigenze cautelari residuate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.