Cassazione Penale, Sentenza n. 6350/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 4 luglio 2023 che, dopo annullamento parziale su rinvio, aveva attenuato la misura custodiale applicando gli arresti domiciliari con obbligo di "braccialetto elettronico" e divieto di comunicare con terzi non conviventi in relazione ai residui reati di estorsione aggravata e associazione a delinquere finalizzata al gioco d'azzardo illecito aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della misura, rilevando di essere incensurato e di aver avuto in altro procedimento un percorso di attenuazione delle esigenze cautelari; (ii) violazione di legge e mancanza di motivazione circa la necessità delle ulteriori prescrizioni del "braccialetto elettronico" e del divieto di comunicare come limiti alla misura domiciliare.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del tribunale sintetica ma logica e non irragionevole, richiamando che la Corte di legittimità aveva già respinto il ricorso dell'indagato sui reati di estorsione e associazione a delinquere aggravati dall'art. 416-bis, desumendo l'operatività della presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. circa la pericolosità sociale. Pur attenuando la misura alla detenzione domiciliare, il tribunale aveva legittimamente imposto il "braccialetto elettronico" e il divieto di comunicazione con non conviventi come obblighi accessori a tutela delle esigenze cautelari persistenti; il braccialetto è stato qualificato come modalità esecutiva ordinaria degli arresti domiciliari e non come nuova misura coercitiva che richieda motivazione ulteriore. Il ricorso è giudicato infondato anche perché le circostanze favorevoli richiamate dal ricorrente (incensuratezza, comportamento rispetto a misure in altro procedimento) non sono provate e non prevalgono sulla presunzione derivante dalle imputazioni. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato aggravato dal "metodo e dall'agevolazione mafiosa" è stato considerato elemento che contribuisce alla presunzione di pericolosità sociale e alla necessità di misure cautelari restrittive.
art. 648-bis cod. pen.
Contestazione per il reato di riciclaggio (capo 128) che è stata oggetto di parziale annullamento; comunque rilevante nel quadro complessivo delle imputazioni.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione relativa circa la sussistenza della pericolosità sociale derivante dal tenore delle imputazioni, utilizzata come giustificazione per la persistenza delle esigenze cautelari.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e
Criterio di valutazione dei vizi deducibili in cassazione (violazione di legge o vizio di motivazione) è stato applicato per valutare i motivi del ricorso, ritenendoli non sussistenti.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 (Rv. 262600-01)
Richiamato il principio secondo cui il "braccialetto elettronico" è modalità di esecuzione ordinaria degli arresti domiciliari e non una nuova misura coercitiva che richieda una motivazione aggiuntiva.
Massime di principio
- Quando le imputazioni comprendono reati aggravati dall'art. 416-bis, può operare una presunzione relativa di pericolosità sociale (art. 275 c.p.p.) che giustifica misure cautelari restrittive o accessori che ne rafforzino l'efficacia.
- L'imposizione del "braccialetto elettronico" viene considerata dalla giurisprudenza ordinaria una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non un'autonoma misura coercitiva che richieda motivazioni aggiuntive.
- La presenza di attenuazioni delle misure in altro procedimento o la dichiarata incensuratezza non impediscono che, nel procedimento in esame, il giudice ritenga sussistenti esigenze cautelari sulla base delle imputazioni e della presunzione di pericolosità; tali circostanze devono essere provate e valutate nel contesto specifico.
- Un ricorso che non dimostri un vizio di legge o un vizio di motivazione grave e rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. può essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla cassa delle ammende.
- Il giudice del riesame può attenuare la misura custodiale (es. dalla custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari) pur imponendo obblighi accessori utili a preservare le esigenze cautelari residuate.
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