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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27794/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada elevato da un Comune. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo non rispettato l'art. 61 l. n. 120/2010, che consente agli enti locali l'accertamento strumentale delle violazioni solo tramite strumenti di loro proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o noleggio a canone fisso. In appello il Comune aveva depositato il contratto di noleggio a canone fisso dell'autovelox, ma l'appellata aveva eccepito l'inammissibilità della produzione documentale. Il Tribunale ha rigettato l'appello ritenendo inammissibile la produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada soggetta al rito del lavoro ex art. 7 d.lgs. 150/2011, la produzione di nuovi documenti in appello andava valutata alla luce dell'art. 437 c.p.c. e non dell'art. 345 c.p.c.; inoltre l'art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere anche d'ufficio prove indispensabili, indipendentemente dalla tardività o negligenza della parte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo corretto il rilievo del Comune secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione per violazione del codice della strada è soggetto al rito del lavoro. Ne deriva che, in appello, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi mezzi di prova è quella dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e non quella dell'art. 345 c.p.c. Il Tribunale ha quindi erroneamente dichiarato inammissibile il documento prodotto in appello applicando una regola del rito ordinario e valorizzando un presupposto non decisivo, ossia la necessità di giustificare il ritardo della produzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 61 l. n. 120/2010

    "agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso"

    La disposizione è richiamata per affermare che l'ente locale può utilizzare strumenti per l'accertamento delle violazioni solo se di proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o noleggio a canone fisso.

  • art. 345 c.p.c.

    Regola del rito ordinario sulla produzione di nuovi mezzi di prova in appello; la Corte afferma che non è la norma applicabile al caso in esame.

  • art. 437 c.p.c.

    "consente al giudice di ammettere, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione"

    Nel rito del lavoro, applicabile anche all'opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, il giudice può ammettere nuovi mezzi di prova anche d'ufficio se indispensabili, senza che rilevi la negligenza della parte nella produzione in primo grado.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    La Corte lo indica come norma che assoggetta l'opposizione a sanzione per violazione del codice della strada al rito del lavoro.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    È la disciplina applicabile in appello nel rito del lavoro per l'ammissione di nuove prove, in luogo dell'art. 345 c.p.c.

  • Cass. SU 10790/2017

    Richiamata per ribadire che, nel rito del lavoro, l'ammissione di prove indispensabili in appello prescinde dalla negligenza della parte nella loro mancata produzione in primo grado.

  • Cass. nn. 7364/2022 e 14304/2022

    Richiamate come precedenti che ribadiscono l'applicabilità del rito del lavoro alle opposizioni a sanzioni per violazioni del codice della strada.

Massime di principio

  • L'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada è soggetta al rito del lavoro, con conseguente applicazione dell'art. 437 c.p.c. in tema di nuovi mezzi di prova in appello.
  • Nel rito del lavoro, il giudice può ammettere anche d'ufficio prove nuove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, senza che assuma rilievo decisivo la mancata produzione per negligenza della parte nel primo grado.
  • È erroneo applicare la disciplina dell'art. 345 c.p.c. del rito ordinario a un giudizio che la legge riconduce al rito del lavoro, poiché ciò comporta un illegittimo irrigidimento delle preclusioni probatorie in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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