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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IVA 2002 e per IRPEG e IRAP 2003 nei confronti di una società, sulla base del rilievo che la società avesse emesso fatture per operazioni ritenute inesistenti. La CTR aveva confermato l’annullamento degli atti impositivi disposto in primo grado, ritenendo che la motivazione degli avvisi fosse apparente: l’Ufficio si era limitato a un richiamo generico a oltre venti pagine di PVC, senza rendere comprensibile l’iter logico che aveva portato a qualificare come inesistenti le operazioni fatturate, con pregiudizio per il diritto di difesa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la motivazione per relationem al PVC sarebbe legittima se il PVC è conosciuto dal contribuente; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su una questione non dedotta dalla società, ossia il vizio di motivazione apparente dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente: la decisione rendeva percepibile la ragione giuridica posta a base del decisum, cioè la scarsa chiarezza della motivazione dell’avviso e la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, poiché la CTR non aveva fondato la decisione sulla mancata allegazione del PVC, ma sulla sua generica e non specifica evocazione e sulla conseguente incomprensibilità dell’accertamento. Ha rigettato anche il terzo motivo, rilevando che la questione del vizio di motivazione degli avvisi era stata effettivamente dedotta dalla società già nei gradi di merito, come emergeva dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso dell’Agenzia. Ne segue il rigetto complessivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza solo quando non siano percepibili le ragioni della decisione o vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo da rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o di ultrapetizione è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della motivazione per relationem al PVC conosciuto dal contribuente, ma il motivo è ritenuto non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto impositivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non attacca la ragione effettiva della decisione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando la questione decisa dal giudice era stata effettivamente dedotta dalla parte nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 155 c.p.c.

    È applicato per il computo del termine di impugnazione, con slittamento al primo giorno non festivo successivo alla scadenza cadente di sabato.

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017 n. 50, conv. con modif. in l. 21 giugno 2017, n. 96

    È applicata la sospensione semestrale del termine per impugnare per le controversie rientranti nell’ambito definito dalla norma.

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di individuare le ragioni della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • In sede di legittimità non è più sindacabile la mera insufficienza della motivazione, ma solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.
  • Nel giudizio tributario, l’avviso di accertamento deve contenere una motivazione sufficientemente specifica da consentire al contribuente di comprendere l’iter logico dell’Ufficio e di esercitare compiutamente il diritto di difesa; il generico rinvio a un PVC non basta se non rende intelligibile la ragione della pretesa.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una premessa non decisiva.
  • Non ricorre ultrapetizione se la questione decisa dal giudice di merito risulta già introdotta nel thema decidendum dalle parti nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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