Cassazione Penale, Ordinanza n. 05431/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare a lui concessa. La revoca era stata motivata con riferimento a condotte tenute durante la misura alternativa: la denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di persone impegnate in lavori agricoli nei pressi della sua abitazione, ai cui confronti avrebbe liberato i propri cani di razza pitbull, e la successiva apposizione arbitraria di transenne per impedire l'accesso di mezzi pesanti ai terreni, nonostante la diffida del magistrato di sorveglianza. Nel ricorso si denunciava un vizio di motivazione, ma in sostanza si sollecitava una diversa valutazione di merito degli elementi considerati dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha valorizzato la motivazione del Tribunale di sorveglianza, ritenendola adeguata e non manifestamente illogica, sia nella parte in cui descriveva le condotte violente e inosservanti delle prescrizioni, sia nella parte in cui escludeva la possibilità di formulare una prognosi favorevole sulla futura osservanza delle regole della misura alternativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 385 c.p.
La Corte richiama la denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, utilizzata come dato fattuale a sostegno della revoca della misura alternativa.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata a sostegno della condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di profili di colpa.
Massime di principio
- In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca può essere sorretta da una valutazione di complessivo inadempimento delle prescrizioni e di inaffidabilità del condannato, desunta da condotte concrete tenute durante l'esecuzione della misura.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento di sorveglianza non consente una rivalutazione del merito: è censurabile solo una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, non la richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto.
- La reiterazione di comportamenti aggressivi o arbitrariamente oppositivi durante la misura alternativa può fondare il giudizio negativo sulla prognosi di futura osservanza delle prescrizioni.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e presenta profili di colpa, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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