Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12496/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 6 aprile 2022 a firma del Capo di Dipartimento -OMISSIS- con il quale veniva comminata all'Assistente Capo Coord. -OMISSIS- la sospensione dal servizio; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso e comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202205618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto disciplinare di sospensione dal servizio adottato dal Capo di Dipartimento del Ministero della Giustizia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 aprile 2022 con cui gli era stata comminata la sospensione dal servizio, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 27 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non era stata notificata alla controparte, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, il Collegio ha ritenuto che da essa potesse desumersi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti; nel caso concreto tale adempimento non risultava effettuato.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Anche in assenza di una rinuncia rituale, la dichiarazione depositata può consentire di desumere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nel provvedimento quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina processuale applicata.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non produce necessariamente l'estinzione del giudizio, ma può comunque essere valutata dal giudice quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una ragione autonoma per definire il giudizio in rito quando, anche sulla base della condotta processuale del ricorrente, non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàProcedimento disciplinare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.