Sentenza n. 12496/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 6 aprile 2022 a firma del Capo di Dipartimento -OMISSIS- con il quale veniva comminata all'Assistente Capo Coord. -OMISSIS- la sospensione dal servizio; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso e comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto disciplinare di sospensione dal servizio adottato dal Capo di Dipartimento del Ministero della Giustizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 aprile 2022 con cui gli era stata comminata la sospensione dal servizio, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 27 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non era stata notificata alla controparte, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, il Collegio ha ritenuto che da essa potesse desumersi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti; nel caso concreto tale adempimento non risultava effettuato.
art. 84, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Anche in assenza di una rinuncia rituale, la dichiarazione depositata può consentire di desumere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel provvedimento quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina processuale applicata.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non produce necessariamente l'estinzione del giudizio, ma può comunque essere valutata dal giudice quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una ragione autonoma per definire il giudizio in rito quando, anche sulla base della condotta processuale del ricorrente, non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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