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Sentenza

Sentenza del 12/10/2015 n. 8843 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

IRPEF e IRAP - Comunione ereditaria - Plusvalenza - Società di fatto - Caratteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva qualificato la comunione ereditaria del 12/24 del motopeschereccio come società di fatto, ritenendo che gli eredi avessero esercitato congiuntamente un'attività imprenditoriale di pesca e avessero realizzato una plusvalenza non dichiarata con la vendita della quota del natante per 1.355.000 euro. La plusvalenza era stata imputata ai singoli eredi ai fini IRPEF e alla società di fatto ai fini IRAP. I ricorrenti sostenevano invece che vi fosse stata soltanto la vendita di un bene ereditato e non l'esercizio comune di un'impresa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che la mera comproprietà ereditaria del motopeschereccio e la vendita della relativa quota non provassero l'esistenza di una società di fatto. L'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, mediante elementi concreti o indizi gravi, precisi e concordanti, l'intenzionale esercizio comune dell'attività commerciale, lo scopo di lucro e il conferimento di beni o servizi. È stato inoltre rilevato che la licenza di pesca era intestata esclusivamente all'altro comproprietario e che non risultava provato il godimento, da parte degli eredi, dei frutti dell'attività di pesca. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2247 del codice civile

    Perché un'attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria sono necessari l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, e il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi.

    La società di fatto non può essere desunta dalla sola comunione di un bene. Devono essere provati l'esercizio comune dell'attività, la finalità lucrativa e il conferimento funzionale di beni o servizi.

  • Principio giurisprudenziale richiamato da Cassazione n. 27088 del 13 novembre 2008

    In materia tributaria, per qualificare un'attività imprenditoriale come societaria occorrono, oltre all'apparenza del vincolo societario nei confronti dei terzi, gli elementi richiesti dall'art. 2247 c.c. per la società di fatto.

    L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi seri sia sull'apparenza del vincolo societario verso i terzi sia sull'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali della società di fatto.

Massime di principio

  • La comunione ereditaria di un bene produttivo o commercialmente utilizzabile non equivale automaticamente alla costituzione di una società di fatto.
  • La vendita congiunta di un bene ereditato, anche se il bene ha natura strumentale o commerciale, non dimostra da sola l'esercizio comune di un'impresa.
  • Per contestare una società di fatto, l'Ufficio deve provare concretamente l'attività comune, lo scopo di lucro, il conferimento di beni o servizi e, se rilevante, la partecipazione dei presunti soci ai ricavi o ai frutti dell'attività.
  • L'intestazione a un solo soggetto della licenza o dell'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività può costituire un elemento contrario alla presunzione di società tra gli altri comproprietari.
  • La plusvalenza derivante dalla vendita di un bene comune può essere imputata ai comproprietari in quanto tali, ma non può essere automaticamente attribuita a una società di fatto senza la prova dell'effettivo esercizio societario dell'attività.
  • Gli accertamenti fondati su presunzioni devono poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti; il solo atto notarile di vendita, isolatamente considerato, può non essere sufficiente.

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