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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34865/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Commissione tributaria regionale che, a seguito del rilievo dell'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e dell'appello, ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale e disposto comunicazioni alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 16, comma 3, del d.lgs. 546/1992, 115 c.p.c. e 3 della l. 53/1994, sostenendo che sia il ricorso di primo grado sia l'appello fossero stati regolarmente notificati, come risultante dalle ricevute postali, e che la CTR avesse erroneamente escluso la validità delle notifiche. Con il terzo e quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 116, 221 c.p.c. e 2700 c.c., affermando che la relata di notifica redatta dal difensore costituisse prova legale non superabile senza querela di falso e che, in mancanza di tale querela, gli atti dovessero considerarsi validamente notificati. Con l'ultimo motivo ha lamentato violazione dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la ricezione di un atto diverso dall'appello non avrebbe arrecato pregiudizio al diritto di difesa delle controparti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi chiedessero una nuova valutazione dei documenti già esaminati dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità, e che comunque la CTR avesse accertato in fatto non solo l'erroneo richiamo alla procedura di notificazione, ma soprattutto l'omessa notifica del ricorso introduttivo e dell'appello. I motivi fondati sulla querela di falso sono stati ritenuti manifestamente infondati, perché la questione decisa dal giudice di merito riguardava non la falsità della relata ma l'accertamento autonomo che all'altra parte fosse stato consegnato un atto diverso da quello depositato in giudizio; in tale ipotesi la notifica è inesistente. Anche l'ultimo motivo è stato respinto come inammissibile, poiché la ricezione di un atto diverso dall'appello integra una difformità sostanziale idonea a incidere sul diritto di difesa e, in caso di inesistenza della notificazione, non opera alcuna sanatoria. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese in favore della Regione Lazio, con nulla per l'agente della riscossione costituitosi solo in via formale, e disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, quindi non erano ammissibili in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare vizi processuali; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché l'accertamento compiuto dal giudice di merito riguardava l'inesistenza della notificazione e non un vizio sanabile.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    È stata richiamata per sostenere la regolarità della notifica del ricorso in primo grado; la Corte ha osservato che la questione decisiva non era la forma della notificazione ma la sua effettiva esistenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a una diversa valutazione del materiale documentale.

  • art. 3 l. 53/1994

    Invocato per sostenere la correttezza della notifica eseguita dal difensore; la Corte ha precisato che l'eventuale errato richiamo alla disciplina di notificazione non incideva sull'accertamento dell'omessa notifica dell'atto.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato richiamato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte ha escluso che vi fosse violazione, trattandosi di valutazione documentale insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 221 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità della querela di falso; la Corte ha escluso la pertinenza del richiamo, perché non si discuteva della falsità della relata ma dell'oggetto effettivamente notificato.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato a sostegno della fede privilegiata della relata; la Corte ha chiarito che la fede privilegiata della relata non impedisce l'accertamento autonomo circa la diversità dell'atto consegnato.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha affermato che la difformità sostanziale tra atto notificato e atto depositato può determinare inammissibilità per lesione del diritto di difesa, e che l'inesistenza della notifica esclude la sanatoria.

  • art. 156 c.p.c.

    È stata esclusa ogni sanatoria, poiché in presenza di notifica inesistente non opera il meccanismo sanante delle nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale documentale già esaminato dal giudice di merito, quando la censura si traduce in una diversa lettura dei fatti accertati.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è decisiva: se all'ufficio o alla controparte viene consegnato un atto diverso da quello che si assume notificato, non si è in presenza di un vizio formale del procedimento ma di una notificazione inesistente.
  • La querela di falso non è necessaria quando la contestazione non riguarda la falsità della relata, ma l'autonomo accertamento che il plico notificato contenesse un atto diverso o che non vi fosse affatto l'atto dovuto.
  • Nel processo tributario la difformità sostanziale tra l'atto notificato alla controparte e quello depositato in giudizio, quando impedisce la piena comprensione di petitum e causa petendi, determina inammissibilità per lesione del diritto di difesa.
  • Le nullità notificatorie non possono essere sanate ex art. 156 c.p.c. quando il vizio integra inesistenza della notificazione.
  • L'onere di provare che il plico consegnato conteneva un atto diverso da quello dedotto incombe su chi contesta la corrispondenza tra spedizione e ricezione, secondo i criteri di vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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