Ordinanza n. 564/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Provincia di Caserta datato 1.10.2025 prot. n. 49662 con la quale la Provincia comunica allo stato attuale e in questa fase di non poter adottare atti e provvedimenti conseguenziali in quanto non è nelle condizioni di poter verificare se l'immobile attualmente di proprietà della controinteressata sia riconducibile storicamente alle particelle di Sio - Air Liquide Italia individuate catastalmente al foglio 58 p.lla 5170; - del provvedimento della Provincia di Caserta del 19.9.2025 prot. n. 47317 di rifiuto di adempiere in quanto il sito della controinteressata è estraneo alla particella autorizzata; II) con i motivi aggiunti; - del provvedimento della Provincia di Caserta del 16.1.2026 prot. n. 0002717 con la quale la Provincia comunica nuovamente di non voler dar corso ad alcuna azione nei confronti della controinteressata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note della Provincia di Caserta del 19 settembre 2025, 1 ottobre 2025 e 16 gennaio 2026, con cui l'amministrazione ha rifiutato o dichiarato di non poter adottare provvedimenti nei confronti della controinteressata in relazione agli obblighi di bonifica
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le note con cui la Provincia di Caserta ha comunicato di non poter adottare atti conseguenziali e di non voler procedere nei confronti della società controinteressata, ritenendo il relativo sito estraneo alla particella oggetto degli adempimenti di bonifica. Con motivi aggiunti è stato impugnato un ulteriore provvedimento del 16 gennaio 2026, avente analogo contenuto. Ai fini della decisione cautelare, è emersa una divergenza tra la nota ARPAC del 30 gennaio 2026 prodotta dalla ricorrente e la delibera della Giunta regionale della Campania n. 809 del 29 dicembre 2023 prodotta dalla controinteressata, concernenti la riconducibilità dell'impianto sito alla particella 5170 al sito di bonifica individuato con il codice PRB 1022A514 - Air liquide Italia.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei provvedimenti provinciali né ha definito la domanda cautelare mediante sospensione. Ritenuta necessaria, ai fini della decisione, una verifica tecnica sulla base della divergenza documentale, ha disposto una verificazione affidandola al Responsabile della D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema - UOD Bonifiche della Regione Campania, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. La verificazione dovrà accertare: a) se, alla data di adozione della determinazione dirigenziale n. 277 del 28 febbraio 2024, l'impianto della controinteressata, ubicato alla particella 5170, fosse riconducibile al sito cod. PRB 1022A514 - Air liquide Italia incluso nel piano regionale di bonifica; b) in caso positivo, se gli interventi documentati dalla controinteressata siano coerenti con gli adempimenti previsti dall'art. 242 del codice dell'ambiente e dalla determinazione dirigenziale n. 277 del 2024. Il termine assegnato per l'incombente è di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR ha inoltre ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica del 20 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito della tutela cautelare collegiale, ma il TAR ha ritenuto sufficiente disporre l'istruttoria e fissare il merito, senza adottare una misura sospensiva.
art. 242 d.lgs. 152/2006
La verificazione dovrà accertare, se l'impianto sia riconducibile al sito di bonifica, la coerenza degli interventi documentati dalla controinteressata con gli adempimenti ambientali previsti da tale disposizione.
art. 14 l. reg. Campania n. 14/2016
La disposizione è richiamata quale base del piano regionale di bonifica nel quale è ricompreso il sito cod. PRB 1022A514 - Air liquide Italia.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende da una divergenza tecnica tra documenti prodotti dalle parti circa l'identificazione e la perimetrazione di un sito di bonifica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare la riconducibilità dell'impianto al sito rilevante e, ove tale riconducibilità sussista, la coerenza degli interventi eseguiti con gli obblighi ambientali applicabili.
- La verificazione può essere affidata all'ufficio regionale tecnicamente competente, anche con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, quando l'accertamento richiede specifiche competenze amministrative e ambientali.
- Qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non adottare la sospensione richiesta e disporre gli incombenti istruttori necessari alla definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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