Cassazione Civile, Ordinanza n. 22415/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine dall'omologazione di un concordato preventivo proposto da una società e dal successivo reclamo rigettato dalla Corte d'appello. L'INPS aveva contestato l'omologazione sostenendo che, in sede di adunanza dei creditori, non fosse stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 177 l.f. a causa del voto contrario espresso dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate. Secondo l'ente, il tribunale e la corte territoriale avevano applicato in modo errato il cram down di cui all'art. 180, comma 4, l.f., ritenendo che il voto contrario dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali potesse essere 'convertito' in voto favorevole. L'INPS sosteneva invece che la norma consentisse solo la neutralizzazione del voto dell'amministrazione, non la sua trasformazione in voto positivo, e deduceva altresì un contrasto di tale lettura con la direttiva (UE) 2019/1023, in particolare con i requisiti di approvazione del piano e di tutela delle classi dissenzienti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e in parte inammissibile, affermando che il testo dell'art. 180, comma 4, l.f. esclude la mera neutralizzazione del voto contrario dell'amministrazione e che il giudizio di cram down implica la sostituzione del tribunale alla valutazione di convenienza del creditore pubblico; ha inoltre giudicato inammissibili le doglianze fondate su scenari ipotetici non allegati nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che l'art. 180, comma 4, l.f., nel prevedere l'omologazione del concordato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione quando l'adesione sia determinante per le maggioranze di cui all'art. 177 l.f., non consente la mera neutralizzazione del voto contrario del creditore pubblico, ma presuppone che quel voto entri nel calcolo delle maggioranze; il tribunale, verificata la decisività del dissenso e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, può omologare il concordato sostituendosi alla valutazione del creditore dissenziente. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva UE 2019/1023 per difetto di specificità delle censure, poiché il ricorso prospettava ipotesi astratte e non dedotte come verificatesi nel caso concreto. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della debitrice intimata. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 177 l.f.
La maggioranza per l'approvazione del concordato va calcolata conteggiando i voti di tutti i creditori ammessi al voto, anche quando vi siano classi diverse.
art. 180, comma 4, l.f.
"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177"
La norma non consente la semplice neutralizzazione del voto contrario dell'amministrazione; richiede che l'adesione sarebbe stata decisiva per le maggioranze e attribuisce al tribunale il potere di omologare sostituendo la propria valutazione di convenienza a quella del creditore pubblico dissenziente.
art. 182-ter, comma 1, l.f.
Il credito dell'amministrazione deve essere inserito in classi separate, con possibile articolazione in più classi secondo la diversa soddisfazione proposta.
art. 182-ter, comma 5, l.f.
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme sul trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato con transazione fiscale.
Direttiva (UE) 2019/1023, art. 11
Le censure difensive basate sulla direttiva sono state ritenute inammissibili e comunque infondate perché formulate in relazione a scenari ipotetici non allegati nel caso concreto.
Direttiva (UE) 2019/1023, art. 10, par. 2, lett. d)
Invocata dal ricorrente quale parametro di confronto per sostenere che tutti i dissenzienti dovrebbero poter contestare la convenienza del piano; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza nel caso concreto per difetto di specificità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con trattamento dei crediti pubblici, la formula che consente l'omologazione "anche in mancanza di adesione" dell'amministrazione non legittima la mera esclusione del suo dissenso dal computo, ma presuppone che la sua adesione sarebbe stata decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge.
- Il giudizio di cram down non implica una vera e propria conversione aritmetica del voto contrario del creditore pubblico in voto favorevole; esso si sostanzia nella sostituzione del tribunale alla valutazione di convenienza rimessa al creditore dissenziente, una volta accertata la decisività del suo consenso e la convenienza della proposta.
- Le censure di violazione del diritto dell'Unione devono essere sorrette da una specifica allegazione dei fatti rilevanti nel caso concreto; non sono ammissibili doglianze che si fondino su scenari meramente ipotetici o non dedotti in causa.
- Nel calcolo delle maggioranze di approvazione del concordato, la verifica del raggiungimento del quorum va compiuta includendo tutti i crediti ammessi al voto secondo la disciplina di legge, e non attraverso una neutralizzazione del credito dissenziente priva di base normativa.
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