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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17057/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa dell'imputato ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) nullità per omessa o mancata prova della notifica del decreto di citazione in appello all'imputato: il procedimento di appello si è svolto con rito cartolare e il fascicolo contiene soltanto la comunicazione del verbale di rinvio, non il decreto di citazione; 2) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria sul trattamento sanzionatorio, in particolare sull'applicazione degli aumenti per i reati-satellite posti in continuazione e sulla mancata esplicita articolazione della pena per ciascun reato; 3) violazione di legge per mancata sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., comma 4‑quater, e relativa carenza motivazionale in caso di diniego. Il ricorso per cassazione ha chiesto l'annullamento sulla base di tali censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa citazione dell'imputato) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio. Per la natura pregiudiziale del vizio processuale accertato, i secondoo e terzo motivo sono stati assorbiti e non esaminati nel merito. La Corte ha qualificato l'omessa prova della notifica del decreto di citazione come nullità assoluta rilevabile d'ufficio ex art. 178 e 179 c.p.p., osservando che la semplice comunicazione del verbale di rinvio non è equipollente alla citazione.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1‑bis c.p.p.

    Richiamate in relazione al procedimento cartolare e alla mancata richiesta di trattazione orale: indicano le regole sulla trattazione e sulle formalità procedurali relative alla discussione in appello; la Corte ha osservato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancata citazione dell'imputato in appello è configurata come nullità assoluta per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato; la Corte ha qualificato l'assenza di prova della notifica come vizio assoluto che comporta annullamento

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    La nullità per omessa citazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha applicato questo principio per disporre l'annullamento senza che la parte dovesse eccepire il vizio

  • art. 598‑bis, comma 4‑quater c.p.p.

    Norma che impone al giudice di valutare la possibilità della sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità e, in caso di diniego, l'obbligo di adeguata motivazione; la questione è stata sollevata dalla difesa ma non esaminata nel merito perché assorbita dalla rilevanza pregiudiziale della nullità processuale

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo) e Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015

    Richiami di precedenti decisioni della Corte che confermano il principio per cui la mancata citazione dell'imputato in appello determina nullità assoluta e rilevabile d'ufficio; la Corte ha fatto riferimento a tali orientamenti per fondare la statuizione

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di citazione in appello o la mancanza della prova della stessa costituisce nullità assoluta e insanabile che determina l'annullamento della decisione impugnata; tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • La semplice comunicazione di copia del verbale di rinvio non è equivalente alla citazione formale dell'imputato: il decreto di citazione deve essere effettivamente notificato per instaurare correttamente il contraddittorio in appello.
  • Quando un vizio procedurale è ritenuto pregiudiziale rispetto ad altri motivi di impugnazione, le censure sostanziali (es. sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o sulla mancata concessione di benefici) possono rimanere assorbite e non esaminate dalla Corte di legittimità.
  • Il giudice d'appello che procede con il rito cartolare deve comunque garantire le formalità di citazione e la prova delle notifiche; la mancata conservazione o produzione della prova di notifica espone il provvedimento al rischio di annullamento.
  • In casi similari, il difensore deve prioritariamente verificare e documentare la regolarità delle notifiche (decreto di citazione e prove di avvenuta notifica) e, se necessario, eccepire tempestivamente l'omessa notifica per preservare posizioni processuali del ricorrente.
  • Sebbene non deciso nel caso concreto, in materia di motivazione sulla determinazione della pena e sull'eventuale concessione di misure alternative (es. lavori di pubblica utilità) il giudice è tenuto a motivare in modo specifico sia l'entità della pena irrogata che il diniego di benefici previsti dalla legge.

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