Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'impianto di recupero rifiuti della BE.MA. srl. Denunciano che la società è di terzi estranei al reato e quindi non confiscabile (trasferimento della proprietà effettivo, dimissioni del dirigente sospettato Oliviero, assenza di gravi indizi verso i nuovi titolari e società collegate), contestano la mancata considerazione del mutamento di assetto proprietario e la carenza/sterilità della motivazione circa il periculum in mora e la proporzionalità della misura.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto i ricorrenti hanno rinunciato congiuntamente al ricorso prima dell'udienza di discussione. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla confisca. Per effetto dell'inammissibilità dovuta alla volontà dei ricorrenti, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 500,00 alla Cassa delle ammende. La misura di sequestro confermata in primo grado non è stata revocata dalla Corte di cassazione, essendo la causa chiusa per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Aplicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto i ricorrenti hanno rinunciato personalmente al gravame prima dell'udienza; da ciò deriva anche la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 452-quaterdecies c.p.
Norma richiamata nell'impugnazione come base per la confisca obbligatoria delle cose che hanno servito a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto/ profitto/ prezzo; la contestazione riguardava l'applicabilità della confisca alla società BE.MA. in capo a terzi.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Richiamato come norma che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il GIP l'aveva usata per disporre il sequestro dell'impianto.
art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norme indicate dai ricorrenti quali motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge e mancata valutazione di elementi probatori) in relazione alla contestata applicazione delle norme sulla confisca e sul sequestro; la Corte non è però entrata nel merito per l'inammissibilità.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
Riferimento normativo-gestionale: la motivazione della sentenza è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per motivare la condanna pecuniaria nei casi di inammissibilità dipendente dalla volontà del ricorrente; giustifica l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia o il ritiro del ricorso prima dell'udienza comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tali casi la Corte non esamina il merito e può condannare il ricorrente a una somma a favore della Cassa delle ammende.
- Il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. e art. 452-quaterdecies c.p. può riguardare beni ritenuti prodotti, profitti o strumenti del reato, ma la questione della confiscabilità di beni intestati a terzi va provata con documentazione chiara sul carattere effettivo e indipendente del trasferimento di proprietà.
- Quando la parte terza contesta il sequestro di un'impresa, occorre fornire prove documentali sull'effettivo mutamento dell'assetto proprietario, completi atti societari, dimissioni e sostituzioni manageriali e l'assenza di collegamenti operativi con gli indagati per dimostrare l'inesistenza del periculum in mora.
- Le censure circa carenza o stereotipia della motivazione, la proporzionalità e l'attualità del pericolo devono essere formulate tempestivamente e sostenute da elementi fattuali precisi; se il ricorso viene ritirato prima della trattazione, tali questioni non saranno valutate dalla Corte.
- In casi analoghi, è preferibile impugnare immediatamente ed esibire prove probatorie (es. atti notarili di cessione, buste paga, organigrammi, verifiche amministrative) per dimostrare che la società non è strumento del reato e che le esigenze cautelari sono venute meno.
- Proceduralmente, prestare attenzione alle conseguenze della rinuncia: oltre all'inammissibilità del gravame si può incorrere in condanne economiche e nella conferma provvisoria delle misure cautelari già disposte.
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