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Sentenza

Sentenza n. 1933/2026 - Napoli, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data, con cui la Prefettura - U.T.G. di Caserta ha rigettato la domanda presentata dalla ricorrente per l’iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list) per le seguenti categorie: “servizi funerari e cimiteriali”; b) dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all’esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota di cui al punto a), non conosciuti dalla ricorrente; c) della nota prot. n.-OMISSIS- notificata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego alla domanda di iscrizione nelle liste di cui al punto sub a); d) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\6\2025, per l’annullamento: a) degli atti impugnati già con il ricorso introduttivo, nonché; b) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Casal di Principe (CE) ha revocato il “-OMISSIS-”; c) della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di “-OMISSIS-” per un periodo di anni due affidato con la Determina del Responsabile del settore lavori pubblici e ambiente -OMISSIS-”; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202503279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella white list per i servizi funerari e cimiteriali e, con motivi aggiunti, revoca comunale del servizio affidato e avvio del procedimento di risoluzione contrattuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego della Prefettura di Caserta alla domanda di iscrizione nella white list, nonché gli atti istruttori e partecipativi presupposti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 92-bis del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento finale avesse valorizzato un elemento indiziario non previamente comunicato e non sottoposto al contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo ha contestato il quadro indiziario dell'interdittiva, ritenendo che il pericolo di infiltrazione fosse fondato essenzialmente sui rapporti di parentela dei soci con soggetti gravati da precedenti o collegati alla criminalità organizzata, senza concreti elementi di condizionamento mafioso e senza attualità del pericolo, anche in ragione della risalenza temporale di alcune condanne. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, sostenendo che, in presenza di un'agevolazione solo occasionale, avrebbero dovuto essere applicate misure di prevenzione collaborativa anziché l'interdittiva. Con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Casal di Principe ha revocato il servizio affidato, deducendo l'insufficienza della motivazione e, in via derivata, l'illegittimità della revoca in conseguenza dell'illegittimità del diniego prefettizio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale: la società aveva ricevuto la comunicazione partecipativa e, nella memoria, aveva già preso posizione sul rapporto con altra società colpita da interdittiva e sui relativi collegamenti familiari e societari. Il riferimento aggiuntivo contenuto nel provvedimento finale è stato qualificato come mero sviluppo e valorizzazione di un elemento già discusso, non come introduzione di un tema nuovo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto legittimo il giudizio prefettizio, fondato su un quadro indiziario grave, specifico e convergente, composto da precedenti penali, indagini e provvedimenti cautelari, rapporti societari, vincoli familiari con soggetti collegati a contesti mafiosi, collegamenti con una società già destinataria di interdittiva e operatività nello stesso settore esposto al rischio di infiltrazione. Il pericolo è stato correttamente valutato secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non", non secondo lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La risalenza dei fatti non è stata ritenuta decisiva, poiché gli elementi devono essere valutati nel loro complesso e il mero decorso del tempo non determina automaticamente il venir meno dell'attualità del rischio. Anche un'assoluzione penale non impedisce, di per sé, l'utilizzo degli elementi risultanti dalla motivazione della sentenza ai fini della prognosi prefettizia, quando tali elementi siano insufficienti per la condanna penale ma idonei secondo lo standard amministrativo probabilistico. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l'occasionalità dell'agevolazione, ravvisando un nesso stabile e strutturale con soggetti e contesti criminali; pertanto, la Prefettura non era tenuta a preferire le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis. Con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca comunale, espressamente fondata sul diniego di iscrizione nella white list. Per i servizi funerari e cimiteriali, l'iscrizione è obbligatoria e, ricevuta la comunicazione prefettizia negativa, il Comune non disponeva di margini di discrezionalità tali da imporre una motivazione ulteriore. Esclusa l'illegittimità del diniego prefettizio, è stata altresì respinta la censura di invalidità derivata della revoca. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012

    servizi funerari e cimiteriali

    L'iscrizione nella white list è richiesta per le attività individuate come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui i servizi funerari e cimiteriali.

  • d.P.C.M. 18 aprile 2013

    Disciplina gli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92-bis d.lgs. 159/2011

    È richiamato in relazione alle garanzie partecipative e alla disciplina del procedimento prefettizio antimafia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato perché la società aveva ricevuto il preavviso e aveva potuto controdedurre anche sul collegamento societario e familiare valorizzato nel provvedimento finale.

  • art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011

    I reati inclusi nel catalogo legislativo costituiscono indicatori presuntivi del rischio di condizionamento mafioso e devono essere valutati dal Prefetto nella logica preventiva dell'informazione antimafia.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Gli accertamenti prefettizi possono essere estesi ai soggetti capaci di determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa, compresi i familiari.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione mafiosa occasionale; non sono praticabili quando il quadro indiziario evidenzi un nesso stabile e strutturale con ambienti criminali.

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario può essere richiesto dall'impresa destinataria di interdittiva che abbia impugnato il provvedimento, quando l'agevolazione risulti occasionale.

  • art. 4-bis d.l. 23/2020, convertito nella l. 40/2020

    Include i servizi funerari e cimiteriali tra le attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione nelle white list; il diniego prefettizio impone al Comune di procedere alla revoca del servizio.

Massime di principio

  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato dal Prefetto mediante una prognosi induttiva e probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità di raggiungere lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • I rapporti di parentela possono assumere rilevanza ai fini dell'interdittiva antimafia quando, per intensità e collegamento con la struttura societaria dell'impresa, siano idonei a evidenziare una possibile influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata; non è sufficiente considerarli isolatamente, ma devono essere valutati nel quadro complessivo degli elementi disponibili.
  • Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva antimafia possono comprendere fatti risalenti, assoluzioni penali o elementi non penalmente rilevanti, purché la loro valutazione complessiva renda plausibile e attuale il rischio di infiltrazione; il mero decorso del tempo non elimina automaticamente l'efficacia indiziaria dei fatti.
  • Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando il privato abbia potuto prendere posizione sul nucleo sostanziale del collegamento indiziario valorizzato dall'amministrazione; il provvedimento finale può specificare o sviluppare elementi già emersi nel procedimento senza necessità di una nuova comunicazione, se non introduce un tema realmente nuovo.
  • Le misure di prevenzione collaborativa sono praticabili soltanto in presenza di un'agevolazione mafiosa occasionale. Quando gli elementi raccolti evidenziano legami stabili, strutturali e convergenti con soggetti o contesti criminali, la Prefettura può legittimamente adottare l'interdittiva antimafia.
  • Quando per un'attività soggetta a obbligatoria iscrizione nella white list interviene il diniego prefettizio, l'amministrazione comunale che abbia affidato il servizio non dispone di un'autonoma discrezionalità incompatibile con la revoca conseguente; l'atto comunale è adeguatamente motivato mediante il richiamo al presupposto prefettizio, salva l'illegittimità di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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