Cassazione Penale, Ordinanza n. 34898/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi lasciato ferma la sentenza di appello di condanna per rapina, con riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma e senza concessione delle attenuanti invocate.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso, proposto con un unico atto nell'interesse di due imputati, riguardava una condanna per rapina. I ricorrenti deducevano: 1) l'erronea affermazione di responsabilità per rapina e la mancata riqualificazione del fatto in truffa aggravata mediante inganno della vittima circa un pericolo immaginario; 2) la mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma, sostenendo l'assenza di ritrovamento dell'arma e l'ipotesi che si trattasse di una pistola giocattolo; 3) per una dei ricorrenti, il mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di persone di lieve entità o comunque dell'attenuante ex art. 114 c.p. in prevalenza sulle aggravanti; 4) per l'altro ricorrente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici o manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e dell'attendibilità della persona offesa, valutazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era congrua sia sulla rapina sia sull'aggravante dell'uso dell'arma, sia sulla mancata concessione delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio deducibile in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una censura priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 114 c.p.
L'attenuante invocata è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'attendibilità della persona offesa, salvo il caso di manifesta illogicità o assenza di motivazione.
- La deposizione della persona offesa può, se ritenuta credibile e logicamente motivata, costituire da sola base sufficiente dell'affermazione di responsabilità.
- Ai fini dell'aggravante dell'uso dell'arma non è निर्णinante il mancato rinvenimento dell'arma né la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un'arma giocattolo, se la motivazione di merito esclude tali rilievi in modo non illogico.
- Le attenuanti, comprese quelle generiche e quelle relative al concorso di persone, rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione adeguata; il loro diniego può essere giustificato anche dalla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato.
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