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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34898/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi lasciato ferma la sentenza di appello di condanna per rapina, con riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma e senza concessione delle attenuanti invocate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso, proposto con un unico atto nell'interesse di due imputati, riguardava una condanna per rapina. I ricorrenti deducevano: 1) l'erronea affermazione di responsabilità per rapina e la mancata riqualificazione del fatto in truffa aggravata mediante inganno della vittima circa un pericolo immaginario; 2) la mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma, sostenendo l'assenza di ritrovamento dell'arma e l'ipotesi che si trattasse di una pistola giocattolo; 3) per una dei ricorrenti, il mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di persone di lieve entità o comunque dell'attenuante ex art. 114 c.p. in prevalenza sulle aggravanti; 4) per l'altro ricorrente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici o manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e dell'attendibilità della persona offesa, valutazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era congrua sia sulla rapina sia sull'aggravante dell'uso dell'arma, sia sulla mancata concessione delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio deducibile in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una censura priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante invocata è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e non illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'attendibilità della persona offesa, salvo il caso di manifesta illogicità o assenza di motivazione.
  • La deposizione della persona offesa può, se ritenuta credibile e logicamente motivata, costituire da sola base sufficiente dell'affermazione di responsabilità.
  • Ai fini dell'aggravante dell'uso dell'arma non è निर्णinante il mancato rinvenimento dell'arma né la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un'arma giocattolo, se la motivazione di merito esclude tali rilievi in modo non illogico.
  • Le attenuanti, comprese quelle generiche e quelle relative al concorso di persone, rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione adeguata; il loro diniego può essere giustificato anche dalla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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