Cassazione Civile, Ordinanza n. 04604/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale aveva presentato domanda di ammissione al passivo come creditrice privilegiata. La Corte d'appello aveva liquidato un indennizzo ridotto e poi respinto l'opposizione, ritenendo legittima la riduzione dell'importo e non dovuti gli interessi legali dalla domanda perché l'indennizzo era stato liquidato all'attualità. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un solo motivo: il mancato computo degli interessi legali sull'indennizzo liquidato. Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che non risultava depositata la procura speciale al difensore, prescritta a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione, né essa era rinvenibile in una delle forme consentite dall'art. 83 c.p.c.; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio relativo alla procura, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva depositato, né allegato in modo valido, la procura speciale al difensore nel giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che la mancanza della procura, richiesta dagli artt. 365, 366 e 369 c.p.c., impedisse la valida instaurazione del rapporto processuale e assorbisse ogni altro profilo, incluso il motivo sugli interessi legali dell'indennizzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste in solido a carico dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 L. 89/2001
individua il fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 5-ter L. 89/2001
disciplina l'opposizione avverso il decreto reso sulla domanda di equa riparazione.
art. 83 c.p.c.
la procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata e risultare in una delle forme ammesse, a pena di invalidità/inammissibilità.
art. 365 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale.
art. 366 c.p.c.
comma 1, n. 5; comma 1, n. 6
il ricorso deve contenere l'indicazione della procura e gli elementi necessari a consentirne la verifica; la mancanza della procura in atti comporta inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
impone il deposito della procura speciale e degli atti/documenti richiesti, a pena di inammissibilità.
art. 182 c.p.c.
richiamato come base del potere/dovere di verifica ufficiosa della validità del mandato difensivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è un requisito essenziale della valida instaurazione del rapporto processuale: se non risulta conferita e depositata nelle forme previste, il ricorso è inammissibile.
- La procura speciale al difensore deve risultare dagli atti in modo verificabile e deve essere rilasciata anteriormente o contestualmente alla notificazione del ricorso; una mera menzione della sua esistenza non è sufficiente.
- La mancanza della procura speciale determina un vizio preclusivo che assorbe ogni ulteriore questione di merito o di diritto prospettata nel ricorso.
- Nel giudizio di legittimità le spese possono essere poste a carico solidale dei difensori quando l'inammissibilità dipende da un vizio processuale imputabile alla difesa.
- La Corte può e deve verificare d'ufficio la regolarità del mandato difensivo, indipendentemente da contestazioni della controparte.
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