Sentenza n. 910/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dei provvedimenti a firma del Questore della Provincia di Salerno emessi in data-OMISSIS-, notificati in data -OMISSIS- con cui veniva comminato a ciascuno dei ricorrenti il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche; - della nota n.-OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS- a firma del Comandante della Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale di-OMISSIS- – Nucleo Operativo e Radiomobile con cui è stata formulata la proposta di applicazione del c.d. DASPO ai sensi dell’art. 6 L.13.12.1989 n. 401 nei confronti di -OMISSIS-; - del verbale di annotazione di servizio circa la proposta per l’applicazione della misura del c.d. DASPO nei confronti di -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma dell’Ufficiale di P.G. Legione Carabinieri Campania – Stazione di -OMISSIS-; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Questore di Salerno recanti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, nonché gli atti presupposti di proposta e annotazione di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari DASPO)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la legittimità dei DASPO, della durata di cinque anni e riferiti alle manifestazioni calcistiche su tutto il territorio nazionale nonché, per le partite della squadra locale, alle aree di parcheggio e alle strade adiacenti gli impianti sportivi. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e plurime figure di eccesso di potere, sostenendo che gli episodi fossero equivoci, riferibili a un gruppo di persone non correttamente identificate e che mancasse la prova della loro partecipazione alle condotte contestate. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione e la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Con il terzo motivo hanno dedotto il difetto dei presupposti, l'irragionevolezza e la sproporzione della misura, anche in relazione all'ulteriore obbligo di presentazione previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989. La questione centrale ha riguardato la riferibilità soggettiva dei disordini ai ricorrenti: l'amministrazione aveva ritenuto che essi si fossero spostati dal settore riservato agli accreditati a quello riservato agli abbonati o tesserati, nel quale si sarebbe verificato lo spostamento violento di un gruppo di tifosi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo assorbite le ulteriori censure. Il Collegio ha ribadito che il DASPO ha natura preventiva e non sanzionatoria, prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su una valutazione probabilistica secondo la logica del "più probabile che non"; tuttavia, la misura richiede fatti specifici e un quadro indiziario grave, preciso, concordante, univoco ed evidentemente idoneo a collegare il destinatario alle condotte pericolose. Nel caso concreto, la perizia giurata e la documentazione prodotta hanno dimostrato che l'impianto sportivo presentava due tribune distinte, separate e non comunicanti, mentre nella tribuna destinata ai tifosi locali non esisteva una separazione materiale tra i tifosi accreditati e quelli abbonati o tesserati. I ricorrenti risultavano inoltre presenti, sin dall'inizio della partita, nella tribuna loro riservata in qualità di abbonati o tesserati, circostanza confermata dalle tessere, dalle dichiarazioni della società sportiva e dalla lista dei tifosi prodotta dall'amministrazione. È stata quindi ritenuta inverosimile e comunque non adeguatamente provata la ricostruzione dello spostamento dei ricorrenti tra settori diversi. In assenza di ulteriori elementi, l'identificazione dei ricorrenti quali appartenenti al gruppo responsabile dei disordini non è risultata né certa né sufficientemente probabile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il DASPO è una misura amministrativa preventiva, applicabile in presenza di fatti specifici indicati dalla legge e fondata su una valutazione prognostica del pericolo; non richiede l'accertamento della responsabilità penale, ma esige un quadro indiziario sufficientemente grave, preciso, concordante e idoneo a collegare il destinatario alle condotte contestate.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il TAR ha definito la controversia sulla carenza probatoria del presupposto soggettivo del DASPO, assorbendo le ulteriori censure.
art. 6, comma 2, l. 401/1989
Richiamato dai ricorrenti con riguardo all'ulteriore obbligo di presentazione, la cui proporzionalità è stata dedotta ma non esaminata autonomamente per l'accoglimento del motivo principale.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria: la sua applicazione prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'interessato, ma deve essere fondata su fatti specifici previsti dalla legge e su una concreta prognosi di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
- Nell'adozione del DASPO l'amministrazione può utilizzare una valutazione probabilistica secondo la logica del "più probabile che non", senza necessità della prova penale oltre ogni ragionevole dubbio; il quadro indiziario deve tuttavia essere grave, preciso, concordante e sufficientemente univoco quanto alla riferibilità soggettiva delle condotte.
- La discrezionalità del Questore nella valutazione della pericolosità non esonera l'amministrazione dall'obbligo di ricostruire adeguatamente i fatti e di motivare il collegamento tra il destinatario e i disordini: quando la ricostruzione si fonda su una distinzione materiale tra settori dello stadio che in concreto non esiste, viene meno il presupposto probatorio della misura.
- La mera presenza del soggetto nell'impianto sportivo o tra i tifosi della squadra non è sufficiente a giustificare il DASPO se non emergono elementi univoci o comunque altamente attendibili che ne dimostrino l'appartenenza al gruppo responsabile delle condotte pericolose.
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