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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32142/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato sull'art.606, comma 1, lett. c) c.p.p.: si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio (07/07/2020) per omessa notifica all'imputata, atteso che il domicilio eletto era presso l'Avv. Florindo Ceccato che, previamente (15/11/2019), era stato sospeso dall'esercizio della professione forense; la sospensione avrebbe reso inidoneo il domicilio eletto e la notifica conseguentemente nulla, indipendentemente dalla successiva nomina di altro difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui l'elezione di domicilio permane anche se il domiciliatario (es. difensore) successivamente venga sospeso o cancellato dall'albo; il domicilio può essere eletto anche presso persona priva della qualità di difensore e la funzione di domiciliatario non viene meno automaticamente per effetto della sospensione disciplinare. Di conseguenza la notifica eseguita presso l'Avv. Ceccato non ha dato luogo a nullità. Seguono la conferma della sentenza impugnata nella parte relativa alle decisioni già assunte dalla Corte d'appello (tra cui il riconoscimento dell'attenuante ex art.62, n.4 prevalente sulla recidiva e la rideterminazione della pena) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, n.4 c.p.

    Norme sostanziali relative al reato contestato (furto con le aggravanti previste dalla lettera n.4). Dal testo emerge che l'imputata è stata ritenuta colpevole di tali fattispecie in primo grado e la Corte d'appello ha confermato la responsabilità, rideterminando la pena.

  • art. 62, n.4 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente sulla recidiva, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 157 e ss. c.p.p.

    Norme sul domicilio eletto per le notificazioni: la Corte ha interpretato che l'elezione di domicilio determina il luogo di notificazione e che tale elezione rimane efficace anche quando il domiciliatario sia successivamente sospeso o cancellato dall'albo professionale, salvo che il domiciliatario rifiuti la funzione.

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Richiamata dalla Corte per chiarire che non può farsi riferimento al difensore d'ufficio quale punto di riferimento quando è stato eletto domicilio diverso; le notifiche dovevano essere eseguite presso il domicilio eletto.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma procedurale utilizzata come parametro del motivo di ricorso in cassazione (violazione delle norme sul procedimento e sulle notifiche). La Corte ha ritenuto il motivo infondato sulla base dell'interpretazione delle norme sulle notifiche e sul domicilio elettivo.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio è un atto volontario che individua il luogo per le notificazioni relative a quel procedimento e resta efficace anche se il domiciliatario (es. l'avvocato) viene successivamente sospeso o cancellato dall'albo, salvo che il domiciliatario rifiuti espressamente la funzione.
  • Una notifica eseguita presso il domicilio eletto è valida anche quando il domiciliatario abbia perso temporaneamente la qualità di difensore; la sola sospensione disciplinare non genera automaticamente la nullità della notifica.
  • La nomina successiva di un nuovo difensore o la revoca del precedente non invalida automaticamente notifiche già eseguite correttamente presso il domicilio eletto.
  • Per impugnare con successo una notifica in casi simili, è necessario dimostrare elementi concreti che rendano inefficace l'elezione di domicilio (per esempio il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto o l'assenza di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato), non la sola circostanza della sospensione professionale.
  • In casi di conflitto tra recidiva e circostanze attenuanti, il giudice di merito può valutare la prevalenza dell'attenuante e rideterminare la pena; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in caso di travisamento del fatto o violazione di diritto.

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